categoria: Vicolo corto
Start up innovative, le ragioni dell’intervento del notaio
Pubblichiamo un post di Carmelo Di Marco, presidente nazionale di Federnotai –
Ho letto con grande interesse il post di Benedetta Arese Lucini, in cui, per negare la necessità dell’intervento notarile nell’iter costitutivo delle società di capitali – e delle “start up innovative” in particolare – si usa il raffronto con quanto avviene nel Regno Unito, ove l’iscrizione di una “limited liability” può avvenire senza controlli preventivi, con spesa irrisoria e procedura on line particolarmente rapida.
Il paragone è fuorviante, perché il risultato ottenuto nei due sistemi è radicalmente diverso: come chiunque può verificare, il documento rilasciato dal registro delle società britannico contiene un disclaimer con cui si avverte che esso non fa fede del suo contenuto, consigliando di fare verificare quelle informazioni da professionisti affidabili; il certificato rilasciato dal Registro delle Imprese italiano è invece totalmente affidabile.
La differenza è eclatante: i registri inglesi sono semplici archivi di documenti frutto di una attività di pura recordation, e richiedono ulteriori attività (costose) per prevenire frodi; la pubblicità nel Registro delle Imprese italiano, che il notaio realizza “completando” gli effetti del suo atto, è un’attività di registration, che comprende: il controllo di legalità; la conservazione e il collegamento dei dati; la loro affidabilità e la loro efficacia verso i terzi.
Grazie al notaio, la certezza dei dati creati al momento della transazione vale per chiunque e in ogni momento: per questo il sistema italiano – e non quello britannico – consente la marketability delle informazioni in condizioni di totale affidabilità.
È giusto trattare dell’economicità dell’intervento dei notai: la domanda – che anche i notai, laicamente, devono porsi – è se il loro intervento riduca i costi di transazione in relazione agli atti di cui si tratta.
Costituire una start up innovativa è attività complessa: i requisiti prescritti sono numerosi ed è difficile accertarli e documentarli (non basta certo acquisire sommarie informazioni sul web). L’alternativa all’atto notarile non è la possibilità di fare a meno di consulenti: i soggetti interessati dovrebbero comunque sostenere un costo professionale. Ebbene, ci sono due elementi che caratterizzano il notaio: le informazioni inserite in un atto pubblico sono vere e affidabili come non sarebbero se fossero contenute in un altro tipo di documento (neanche utilizzando l’atto standard predisposto dal MISE, il ministero dello sviluppo economico); il notaio è imparziale e un solo professionista che fa gli interessi di tutti i soggetti interessati costa meno di tanti professionisti che fanno ciascuno gli interessi di uno solo.
Ma argomentare l’economicità dell’intervento del notaio non basta.
La start up innovativa è una società di capitali che – per accedere ad una gamma di agevolazioni e facilitazioni – deve possedere numerosi requisiti. Come per tutte le società di capitali, la start up innovativa nasce solo con l’iscrizione Registro delle Imprese: con l’atto costitutivo e lo statuto, si devono depositare i documenti che attestano quei requisiti: solo se sono tutti soddisfatti, la società sarà iscritta in una apposita sezione speciale del Registro; altrimenti la società non sarà considerata “innovativa” e sarà iscritta nella sezione ordinaria.
La Direttiva 101 del 2009 impone agli Stati membri dell’UE di sottoporre tutte le società di capitali a controlli preventivi di legalità: dal 2000, in Italia questo controllo è affidato ai notai, in sostituzione del giudizio di omologazione dei Tribunali.
Il controllo del notaio attiene anche alle verifiche imposte dalle norme anti riciclaggio, al monitoraggio dei flussi finanziari, alla liceità dell’oggetto sociale: tutte attività che possono essere svolte solo prima che l’atto sia stipulato, non dopo.
Si sottovaluta l’importanza delle verifiche sull’identità dei soci e dei titolari di cariche sociali: la sottoscrizione dell’atto davanti al notaio non serve certo a far sì che egli confermi a chi vi partecipa “che lui è lui”, ma ad impedire che quel soggetto entri a far parte di una società o ne diventi amministratore senza saperlo e senza volerlo, magari fungendo da involontario prestanome di soggetti coinvolti in attività criminali.
Le ragioni della legalità si accompagnano a quelle dell’affidabilità del Registro delle Imprese. Il legislatore solo due anni fa ha stabilito (Legge 116 del 2014) che l’iscrizione dell’atto nel Registro sia immediata se richiesta sulla base di un atto ricevuto o autenticato da notaio, “al fine di facilitare e accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all’avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all’attività dell’impresa”.
Il legislatore – che solo due anni or sono collegava la rapidità nella creazione di una nuova impresa al corretto esercizio del controllo di legalità e alla rimozione di quello solo formale affidato al Conservatore del Registro delle Imprese – oggi smentisce se stesso con riferimento ad una particolare “sotto-categoria” di imprese: scelta paradossale, visto che per accordare loro un trattamento favorevole pretende da queste imprese “speciali” requisiti specifici e ulteriori rispetto a quelli delle società “ordinarie”.
L’intervento del notaio quale one stop shop è quindi la somma di economicità, legalità, affidabilità. Se consideriamo che questo risultato viene garantito per legge a chiunque lo richieda (il notaio non può, a differenza degli altri professionisti, selezionare i clienti in base all’appartenenza sociale o al reddito), si aggiungono ulteriori riferimenti alla democraticità e all’uguaglianza, dai quali il legislatore – nel momento in cui sceglie di agevolare le start up innovative per favorire il merito e la competenza dei soggetti interessati – non può prescindere.
Twitter @dim_carm