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Sui rimborsi agli obbligazionisti “subordinati”. Ecco come è andata a finire
Alla fine il governo ha deciso i criteri per il rimborso dei sottoscrittori delle obbligazioni subordinate. Si è giustamente abbandonata l’ipotesi di affidare la totalità dei ricorsi ad una valutazione “caso per caso” in procedura di arbitrato sotto l’autorità anti-corruzione dell’onnipresente Cantone. Vengono invece stabilite regole automatiche, uguali per tutti, che stabiliscono che:
a) possono accedere ad un rimborso automatico le persone con un reddito lordo inferiore a 35mila euro e/o con patrimonio mobiliare di 100mila euro;
b) che hanno sottoscritto le obbligazioni prima del 12 giugno 2014 12 giugno 2014, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della Direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie (BRRD) da parte delle istituzioni dell’Unione europea;
c) infine si stabilisce che tale il rimborso automatico è parziale e uguale all’80% del valore delle obbligazioni sottoscritte.
Coloro che non hanno diritto al rimborso automatico potranno comunque ricorrere all’arbitrato.
Questi criteri accolgono molti dei suggerimenti che avevo espresso anche su Econopoly a dicembre. Con alcune importanti differenze. Mentre avevo proposto una percentuale di rimborso inferiore al 100% ma decrescente nella capacità contributiva, il governo ha optato per una percentuale “flat”, uguale per tutti. Immagino che questo si spieghi da un lato con l’esigenza di evitare ricorsi legali, e dall’altro con il fatto che le soglie di accesso al rimborso automatico sono relativamente basse e comunque coprono oltre la metà dei sottoscrittori, rendendo meno urgente un trattamento differenziato tra sottoscrittori simili.
Avevo anche proposto di tenere conto della concentrazione degli investimenti obbligazionari nel portafoglio, che, se eccessiva rispetto al profilo di rischio, avrebbe fatto presumere una “truffa”. Il comunicato del governo riconosce il problema, ma non accoglie questo requisito tra quelli che permettono il rimborso automatico: “Occorre inoltre considerare che la vendita di prodotti a clienti non professionali è stata spesso effettuata in relazione ad altri servizi prestati dalle 4 banche agli stessi clienti e quindi con il possibile condizionamento di questi ultimi all’acquisto”. E poi : “È quindi opportuno ricordare che la responsabilità di porre rimedio alla vendita impropria di prodotti finanziari è in primo luogo delle banche stesse.” Il che sembrerebbe voler dire che i “truffati” dovranno rivalersi contro le banche o in sede di arbitrato, e dunque, affari loro.
Infine, avevo suggerito di escludere coloro che avessero acquistato i titoli sul mercato secondario e non dalle banche al momento dell’emissione, per lo scopo “speculativo” di tale operazione. Il comunicato non menziona questo fatto, ma le parole di Renzi suggeriscono che il governo ha condiviso l’idea: “Su 10mila investitori restano fuori solo 158 persone che hanno comprato le obbligazioni sul mercato secondario online. Questi avranno la possibilità di ricorrere all’arbitrato”.
In definitiva sembrerebbe che il governo abbia condiviso i principi della mia proposta.
Twitter @pmanasse