Festival di Sanremo: la sentenza che cambia tutto, spiegata bene

scritto da il 16 Dicembre 2024

Post di Roberta Moffa e Giorgia Romitelli, rispettivamente Senior Lawyer e Partner DLA Piper – 

Con la recente sentenza n. 843, pubblicata lo scorso 5 dicembre, il TAR Liguria si è pronunciato su un contenzioso avente ad oggetto l’organizzazione del Festival di Sanremo per gli anni 2024 e 2025, stabilendo che l’affidamento diretto disposto dal Comune di Sanremo a favore di RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. è illegittimo.

L’origine del contenzioso

Il contenzioso ha origine da un ricorso promosso nel 2023 da una società di edizione musicale, di produzione e di realizzazione di eventi e opere di carattere musicale, interessata all’organizzazione del Festival. La società aveva trasmesso al Comune di Sanremo una manifestazione d’interesse per acquisire la titolarità dei diritti di sfruttamento economico e commerciale del Festival, del relativo Marchio “Festival della Canzone Italiana” e, quindi, per curarne l’organizzazione. Non avendo il Comune riscontrato positivamente la manifestazione d’interesse, la predetta società ha impugnato gli atti e i provvedimenti con cui il Comune ha affidato in via diretta l’organizzazione alla RAI, tra cui la convenzione, stipulata tra la RAI e il Comune, avente ad oggetto la concessione in esclusiva del Marchio per gli anni 2024 e 2025, chiedendone l’annullamento o la declaratoria di inefficacia.

In altre parole, il TAR è stato adito al fine di stabilire se sussiste l’obbligo per il Comune di Sanremo di indire una procedura di gara avente ad oggetto la concessione in esclusiva del Marchio di titolarità del Comune stesso.

Le difese di RAI e del Comune

RAI ha sostenuto principalmente di essere titolare esclusiva del format e cioè dello schema della manifestazione (che prevede una location ben definita, brani inediti italiani, cinque serate, un direttore artistico che coincide con il presentatore, una determinata scenografia ecc.), il che implicherebbe l’impossibilità di associare il Marchio ad un format diverso da quello RAI. Ne conseguirebbe l’impossibilità per il Comune di indire una procedura di gara avente ad oggetto lo sfruttamento del Marchio in quanto, come detto, non potrebbe essere associato ad un format diverso. Vi sarebbe, secondo la RAI, l’inscindibile associazione format RAI e Marchio.

Secondo il Comune, invece, ai fini dell’organizzazione del Festival di Sanremo, la convenzione stipulata con RAI sarebbe il frutto dell’esercizio di proprie prerogative di diritto privato. A detta del Comune, non vi sarebbe alcun obbligo di modificare la scelta ormai consolidata da anni di affidare in via diretta a RAI l’organizzazione del Festival.

La decisione del TAR Liguria

Il TAR ha qualificato la convenzione stipulata tra Comune di Sanremo e RAI come un “contratto attivo” e cioè, stando alla definizione di cui all’allegato I.1 del codice degli appalti, un contratto che non produce spesa e da cui deriva un’entrata per la pubblica amministrazione. Il contratto attivo in questione ha ad oggetto lo sfruttamento economico in via esclusiva del Marchio di cui è titolare il Comune di Sanremo. A fronte di detta utilitas, la RAI ne beneficia e corrisponde un corrispettivo al Comune che, quindi, ne trae a sua volta un vantaggio economico.

Il TAR ha affermato che, sebbene ai contratti attivi non si applichino le procedure di gara di cui al codice degli appalti, siccome il contratto attivo offre un’opportunità di guadagno a favore dell’operatore, l’affidamento deve avvenire, come prescritto dall’art. 13, comma 5 del codice appalti, nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità, nonché sulla base dei nuovi principi di risultato e della fiducia, in modo da consentire al Comune di trarre il maggior guadagno possibile dalla concessione dell’uso del Marchio, aprendo al mercato tale opportunità.

Cosa avrebbe dovuto dare il Comune di Sanremo, secondo il TAR

Secondo il TAR, il Comune, reiterando la prassi consolidata negli anni di affidare in via diretta l’organizzazione alla RAI in assenza di una procedura ad evidenza pubblica, ha violato i suddetti principi. Diversamente, il Comune avrebbe dovuto interpellare il mercato e confrontare più offerte, in attuazione della legge di contabilità dello Stato.

Il Giudice, dunque, ha rigettato sia le argomentazioni di RAI, sia le argomentazioni del Comune.

Con riferimento alla tesi di RAI, il TAR si è soffermato sull’infondatezza dell’inscindibilità Marchio-format, sul dato di fatto che la titolarità del Marchio è del Comune.

Il TAR ha smentito le argomentazioni difensive della RAI sulla base della stessa evoluzione che il Festival ha avuto negli anni, dimostrando che il format è cambiato negli anni (ad esempio durante la pandemia dovuta alla diffusione del Covid-19, il format si è svolto senza la presenza del pubblico) senza che per questo motivo sia venuta meno l’organizzazione in capo alla RAI. Il TAR ha dato atto che il Marchio è stato associato nel corso degli anni a format diversi tutti riconducibili alla RAI, ragion per cui non si comprende perché, per la stessa ragione, il Marchio non possa essere associato a format diversi elaborati da soggetti diversi.

Sanremo

Un’immagine storica dal Festival di Sanremo: Gianni Morandi con Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri, anno1987

Peraltro, nella sentenza si rammenta che, fino al 1991, l’organizzazione veniva gestita anche in via diretta dal Comune e per il tramite della collaborazione con differenti soggetti qualificati, affidando alla RAI solo la diffusione del programma.

Con riferimento, invece, alla tesi del Comune, la prassi reiterata nel tempo non acquista alcuna rilevanza ai fini della decisione del TAR e non legittima l’affidamento diretto.

Gli effetti della sentenza sul Festival di Sanremo 2025

Una simile decisione comporterebbe la caducazione, e cioè il venir meno, della convenzione stipulata dal Comune e dalla RAI, quale conseguenza dell’annullamento da parte del TAR delle relative delibere di approvazione. È lo stesso TAR a riconoscere però che la sentenza comporterebbe, oltre al venire meno dei presupposti degli atti adottati per l’organizzazione – ormai superata – del Festival nel 2024, “effetti dirompenti e del tutto sproporzionati con riferimento alla 75ª edizione del festival (che si svolgerà nel febbraio 2025)“. In particolare, il Giudice riconosce che, ai fini dell’organizzazione del Festival del 2025, i tempi per l’indizione e per l’espletamento di una procedura di gara sono del tutto “incompatibili” con gli incombenti organizzativi.

Per questa ragione il TAR ha deciso di “limitare” gli effetti della sentenza e, sulla base del principio di proporzionalità, di mantenere l’efficacia delle convenzioni sottoscritte tra il Comune e la RAI poiché, come si legge nella decisione in commento, “risulterebbe evidentemente sproporzionato e irragionevole” incidere sull’edizione del Festival già svolta e su quella del 2025.

E cosa dovrà cambiare nel 2026

Dunque, il Comune dovrà ottemperare a quanto stabilito dal TAR a partire dalla 76ª edizione del Festival, in vista della quale, seguendo il ragionamento del TAR, dovrà esperire una procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare il soggetto che sfrutterà il Marchio e organizzerà il Festival.

Il Comune di Sanremo ha già preannunciato di voler proporre un appello avverso la sentenza per ottenerne la riforma o l’annullamento da parte del Consiglio di Stato. Quindi, al netto di una futura ed eventuale sentenza che dovesse ribaltare la sentenza di primo grado, stando alla recente decisione del TAR ligure, per i prossimi anni l’organizzazione del Festival dovrà essere aperta al mercato. In attesa degli sviluppi futuri, l’apertura al mercato costituisce senz’altro un’opportunità sia per gli operatori del settore, sia per i telespettatori e sia per il Comune stesso che potrebbe beneficiare di cambiamenti e innovazioni al Festival anche sotto il profilo del ritorno economico, come osservato dal TAR.