Zone Logistiche Semplificate (ZLS), un’occasione per lo sviluppo

scritto da il 18 Ottobre 2024

Post di Mario Angiolillo, bocconiano, manager e consulente aziendale. Senior Fellow e Direttore di Osservatorio di The Smart Institute think tank, ha collaborato attivamente anche con altri importanti think tank. È autore di numerose analisi e articoli in tema di economia nazionale e internazionale, nonché di pubblicazioni in tema, e relatore in convegni e seminari.

La pubblicazione del decreto 30 agosto 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024, con la definizione delle modalità di accesso al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate, costituisce un importante tassello per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico posti con l’istituzione delle ZLS.

Tale decreto segue il decreto n.40 del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2024, entrato in vigore il 17 aprile, che ha definito il regolamento di istituzione di Zone Logistiche Semplificate.

Questi hanno dato concreto avvio alla possibilità di attivare questo strumento normativo, introdotto già da oltre sei anni con la legge n.205 del 27 dicembre 2017 (legge di Bilancio 2018).

Le ZLS sono aree all’interno delle quali, per l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali, le imprese già operative e quelle che vi si insediano possono beneficiare di procedure semplificate e regimi procedimentali speciali, della possibilità di usufruire di un credito di imposta sugli investimenti, e della possibilità di istituire all’interno delle ZLS una zona franca doganale.

ZLS e ZES. Le regioni “più sviluppate”

L’istituzione delle Zone Logistiche Semplificate segue quella delle Zone Economiche Speciali (ZES) poi mutata in Zona Economica Speciale Unica per il Sud, con l’intento di intervenire anche all’interno delle aree più sviluppate, a differenza delle ZES che potevano essere istituite solo nelle zone meno sviluppate e in transizione.

La ZLS può essere istituita in regioni individuate dalla normativa europea come “più sviluppate”, nel numero massimo di una per ciascuna regione, in presenza di un’area portuale (con caratteristiche disciplinate dall’articolo 1, comma 62, della legge n. 205/2017 e s.m.i.) o un’Autorità di sistema portuale (di cui alla legge n. 84 del 28 gennaio 1994).

La ZLS deve includere almeno un’area portuale e può includere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti all’Area portuale, purché presentino un nesso economico funzionale con la predetta Area portuale, inteso come presenza o potenziale sviluppo di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.

La ZLS è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali.

Ogni regione ha una superficie massima da destinare alla ZLS che non può essere superata.

Nel caso di una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un’altra regione in cui sia presente almeno un’Area portuale, due regioni possono presentare insieme una richiesta per istituire una Zona Logistica Semplificata (ZLS), ma la superficie totale non può superare quella indicata per ciascuna regione nell’Allegato 1 del DPCM del 04 marzo 2024.

Nella ZLS interregionale, le regioni stabiliscono le modalità di cooperazione interregionale secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti1.

Sette ZLS per cominciare 

Le ZLS già istituite, o in via di istituzione, sono le seguenti:

– Porto e Retroporto di Genova;
– Porto di Venezia-Rodigino;
– Regione Friuli-Venezia Giulia;
– Mar Ligure Orientale;
– Regione Emilia-Romagna;
– Regione Toscana;
– Regione Lazio;

Alcuni esempi di Zone Logistiche Semplificate:

Zona Logistica Semplificata Aree interessate Alcuni elementi del Piano Strategico
 

ZLS Porto e retroporto di Genova

 

Comprende i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova e si estende ai retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure Insediamento di nuove attività logistiche di supporto ai settori commerciali e industriali del porto; Ulteriore sviluppo delle procedure logistiche e doganali evolute;

 

ZLS Porto di Venezia e Rodigino Bergantino, Bariano, Bosaro, Castelmassa Castelnovo, Calto, Canaro, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Melara, Occhiobello, Polesella, Rovigo, Salara, Stienta, Venezia (parzialmente), Chioggia, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Trecenta Interventi per il rafforzamento dell’attività formativa in materia di logistica e robotica per l’area del Polesine; Attivazione di politiche di supporto all’internazionalizzazione delle imprese; Interventi a favore dell’economia di Murano;

 

ZLS Emilia Romagna (Porto di  Ravenna)

 

Argenta, Bagnacavallo, Bentivoglio, Bondeno, Casalgrande, Cesena, Codigoro, Concordia sulla Secchia, Conselice, Cotignola, Faenza, Ferrara, Fontevivo, Forlì, Forlimpopoli, Guastalla, Imola, Lugo, Mirandola, Misano Adriatico, Modena, Ostellato, Piacenza, Ravenna, Reggiolo, Rimini, Rubiera, San Giorgio di Piano

 

Interventi finalizzati a unire il porto di Ravenna, centro del sistema ZLS, con i nodi intermodali regionali e le aree produttive commerciali identificate secondo criteri di collegamento economico – funzionale con il contesto portuale
ZLS

Il porto di Venezia

Il Piano di Sviluppo delle ZLS

Tra quanto definito dal regolamento di istituzione delle Zone Logistiche Semplificate si reputa opportuno segnalare come la proposta di istituzione debba contenere un “Piano di sviluppo strategico”, che identifichi le tipologie di attività che si intendono promuovere all’interno della ZLS e le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, dimostrando la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l’Area portuale, o con i porti nel caso la ZLS ricomprenda più aree non adiacenti.

Deve poi essere presentata “un’analisi dell’impatto sociale ed economico atteso”.

Si tratta di due punti focali nella ratio del Legislatore.

Il Piano di sviluppo strategico dovrebbe infatti definire la vocazione di sviluppo dell’area in oggetto, come hub logistico e produttivo, andando a definire la cornice strategica delle attività e dei settori di attività da potenziare e/o da insediare, nonché dei conseguenti e coerenti piani di intervento a supporto, quali ad esempio ulteriori programmi di infrastrutture, o la predisposizione di bandi per specifiche agevolazioni.

Molto importante sarebbe anche la capacità di attrarre investimenti, in termini di capitale e di know-how, dall’estero. A tal fine diventa essenziale coordinare le azione di tutti gli attori coinvolti, dal Governo Nazionale, agli Enti Locali, fino, ad esempio, alla rete delle Camere di Commercio italiane all’estero e delle rappresentanze delle Camere di Commercio di Paesi esteri in Italia.

Sarebbe poi auspicabile che i singoli piani di sviluppo possano orientarsi in una cornice comune con quelli delle altre ZLS e con il Piano Strategico della ZES Unica, al fine di porre i diversi interventi all’interno di una strategia economica e industriale complessiva per il Sistema Paese.

Una strategia finalizzata alla crescita 

Certamente importante è anche l’analisi dell’impatto sociale ed economico atteso, che andrebbe puntualmente monitorata in corso d’opera e a consuntivo, anche mediante il lavoro di specifici osservatori.

Le ZLS così come la ZES rappresentano, di concerto con gli interventi previsti dal PNRR, una importante opportunità di sviluppo ed anche l’occasione per delineare una duratura strategia finalizzata alla crescita economica e sociale del nostro Paese.

1I criteri per la costituzione delle ZLS – Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud 

Linkedin: Mario Angiolillo