Capitali per Pmi e startup: dematerializzazione sì, ma più digitale

scritto da il 19 Aprile 2024

Post di Antonio Lanotte, Of Counsel Deotto Lovecchio & Partners 

La dematerializzazione delle quote delle Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.), su base volontaria, prevista dalla Legge Capitali potrebbe indubbiamente avere un impatto significativo sul panorama delle piccole e medie imprese (PMI) e delle startup italiane. Questa riforma rappresenta un importante passo avanti verso la modernizzazione del sistema economico del Paese, con l’obiettivo di migliorare l’accesso al finanziamento e aumentare la competitività delle imprese più piccole.

La dematerializzazione delle quote comporta la trasformazione dei titoli di partecipazione delle società da documenti cartacei a forme elettroniche, permettendo una gestione più efficiente e una maggiore trasparenza nelle transazioni. Questo può semplificare notevolmente i processi burocratici e ridurre i costi associati alla gestione dei titoli, facilitando così l’entrata e l’uscita di nuovi soci e investitori. Inoltre, la dematerializzazione delle quote potrebbe favorire l’accesso delle PMI e delle start-up ai mercati finanziari, consentendo loro di accedere a nuove fonti di finanziamento, come il mercato azionario o il crowdfunding con maggiore facilità. Ciò potrebbe contribuire a colmare il divario di finanziamento che spesso colpisce le imprese più piccole, consentendo loro di crescere e innovare in modo più rapido ed efficace.

La novità introdotta dalla Legge Capitali

L’art. 3 della Legge Capitali introduce la dematerializzazione su base volontaria delle quote delle Srl, rendendole più semplici da gestire e trasferire, grazie all’identificazione tramite codice ISIN. L’International Securities Identification Number renderebbe le quote più trasparenti e consentirebbe una circolazione più agevole.

In particolare, viene apportata una modifica all’articolo 26 del decreto-legge n. 179 del 2012, al fine di aggiungere i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, che disciplinano la dematerializzazione delle quote delle PMI. Questa modifica può includere disposizioni relative alla conservazione e alla trasmissione dei dati, nonché procedure per garantire la sicurezza e l’integrità delle informazioni relative alle quote dematerializzate. Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis, le quote delle PMI costituite come società a responsabilità limitata e aventi pari valore e diritti potranno essere dematerializzate secondo quanto stabilito dall’articolo 83-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998[1].

Ciò significa che tali quote potranno esistere sotto forma di registrazioni contabili senza la necessità di emettere fisicamente titoli cartacei. In altre parole, le quote saranno rappresentate da semplici dati registrati, facilitando il processo di gestione e trasferimento delle stesse.

Dematerializzazione, ma seguita dalla digitalizzazione delle quote

È importante notare che il successo di questa riforma dipenderà dalla sua efficace implementazione e dall’adozione diffusa da parte delle imprese. Come specificato nel dossier illustrativo del 23 ottobre 2023 emesso dagli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati (“Scheda Illustrativa”), “per dematerializzazione si intende l’eliminazione del certificato fisico che rappresenta la proprietà del titolo, cosicché il titolo esiste soltanto come scrittura contabile”.

Tuttavia, a nostro avviso, il concetto di dematerializzazione dovrebbe essere ulteriormente specificato o definito, affiancando il concetto di “digitalizzazione” attraverso il ricorso a piattaforme DLT (blockchain) soprattutto alla luce del Regolamento Europeo 2022/858 — “DLT Pilot Regime”, in Italia “Decreto Fintech”, sulle infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia dei registri distribuiti. Il Regolamento modifica i “colleghi” 600/2014 e 909/2014, nonché la Direttiva 2014/65/UE (testo rilevante per lo Spazio Economico Europeo).

Allo stesso tempo, il Regolamento sui responsabili del registro adottato dalla Consob in attuazione dell’art. 28 del Decreto Fintech definisce i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell’elenco dei responsabili del registro per la circolazione digitale di strumenti finanziari e alle forme di pubblicità ad esso (vedi La tokenizzazione degli asset: trasformazione pari alla prima Borsa valori).

Capitali, l’accesso al finanziamento per le PMI

La previsione contenuta al comma 2, lettera a-bis, dell’articolo 28 del Decreto Fintech è particolarmente interessante in quanto attribuisce alla Consob il potere di estendere l’ambito degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina del Decreto Fintech anche alle quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata. Ciò significa che le quote di partecipazione a PMI potrebbero essere considerate strumenti finanziari digitali soggetti alla regolamentazione prevista dal Decreto Fintech.

Questa previsione potrebbe avere un impatto significativo sull’accesso al finanziamento per le PMI, consentendo loro di emettere e scambiare le proprie quote di partecipazione su registri digitalizzati e decentralizzati. Ciò potrebbe favorire una maggiore liquidità e trasparenza per le PMI e potrebbe rappresentare un’opportunità importante per il settore delle piccole imprese.

Le necessarie tutele per investitori e mercati

La creazione di questo insieme normativo mira a disciplinare un settore sempre più diffuso nei Paesi dell’Unione. Al centro della questione c’è soprattutto la necessità di garantire le indispensabili tutele per gli investitori e i mercati, perseguendo la stabilità finanziaria, favorendo fenomeni di crowdfunding e di nuovi strumenti di supply chain finance (vedi Supply chain, così la digitalizzazione trasforma l’attività finanziaria).

Inoltre, il Regolamento Consob, appena approvato, prevede il ricorso alle tecnologie a registro distribuito (Dlt) per l’emissione e il trasferimento di strumenti finanziari. In ottemperanza al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52 (“Decreto Fintech”) ha introdotto un nuovo regime di forma e circolazione per taluni strumenti finanziari, che va ad affiancarsi alle tradizionali forme cartolare e dematerializzata, come disciplinata dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il Testo Unico della Finanza o TUF)[2].

Il Decreto Fintech, sulla traccia di quanto già previsto in altri ordinamenti (vedi Regolamento Eu 858/2022 DLT Pilot Regime) permette di avvalersi di tecnologie a registro distribuito (Dlt), per l’emissione e il trasferimento di strumenti finanziari, disciplinandone le relative condizioni e definendo la legge di circolazione degli strumenti in questione. Infine, il Parlamento ha, di fatto, modificato infatti il D.L. 25/2023 inserendo una norma che attribuisce alla Consob il potere di estendere, con proprio provvedimento, l’applicabilità del Decreto e, dunque, della definizione di “strumento finanziario digitale”, alle quote di S.r.l.

Mercato dei capitali e dematerializzazione, serve più coraggio

L’Italia, posizionandosi all’avanguardia nella “dematerializzazione” dei mercati finanziari attraverso questa riforma, può tuttavia essere più coraggiosa e lungimirante attraverso un deciso processo di digitalizzazione (vedi In Liechtenstein forse la miglior euro legge sulla blockchain. Ecco perché). Ecco perché, preparandosi a un futuro di maggiore efficienza, trasparenza e opportunità per le sue imprese. La dematerializzazione delle quote delle S.r.l., e la sua successiva digitalizzazione, favorisce la creazione di un ambiente più dinamico e accessibile per le imprese di piccole e medie dimensioni, consentendo loro di accedere a fonti di finanziamento più diverse e di espandere le proprie attività in modo più efficiente. Inoltre, questa iniziativa può attrarre l’interesse degli investitori, nazionali e internazionali, che cercano opportunità di investimento in un contesto più moderno e trasparente.

La maggiore liquidità e accessibilità del mercato delle quote delle S.r.l. potrebbe stimolare ulteriormente la crescita economica e favorire lo sviluppo di settori chiave dell’economia italiana. L’incremento della liquidità nel settore delle PMI italiane è un aspetto cruciale per favorire la crescita e lo sviluppo economico nazionale. Maggiore liquidità significa maggiori opportunità di finanziamento per le imprese, che possono utilizzare tali risorse per espandere le proprie attività, investire in innovazione e creare nuovi posti di lavoro.

Il settore dell’equity crowdfunding, in particolare, è destinato a beneficiare notevolmente di questa riforma, poiché le piattaforme in questo ambito saranno in grado di offrire una gamma più ampia e diversificata di opportunità di investimento, garantendo al contempo un maggiore grado di sicurezza e trasparenza per gli investitori.capitali

La dematerializzazione delle quote delle S.r.l. rappresenta un momento di svolta significativo nella storia del mercato dei capitali italiano, tuttavia rischia di rimanere una trasformazione a metà se non accompagnata da un deciso e, in molti casi decisivo, sviluppo della cd “digitalizzazione finanziaria”. Questa mossa non solo semplifica le transazioni e l’aggiornamento dei libri soci, strumento sul quale viaggia la dematerializzazione delle quote di S.r.l e che potrebbe essere sostituito dalla tecnologia blockchain anche di carattere consortile, ma apre anche a possibilità di finanziamento precedentemente inesplorate per le imprese italiane.

Tuttavia si può, si deve, fare di più soprattutto se si decide di essere più coraggiosi e lungimiranti abbracciando di fatto il processo di tokenizzazione. Di recente, BlackRock, il più grande asset manager del mondo, ha depositato il Form D della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per il “BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund”. Questo segna il lancio del primo fondo di asset tokenizzati di BlackRock (vedi BlackRock avvia la tokenizzazione degli asset con il lancio di un “digital liquidity fund”).

NOTE

[1] Decreto legislativo del 24/02/1998 n. 58 (“TUF) – Articolo 83-bis – Ambito di applicazione:

– I valori mobiliari regolati dalla legge italiana ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione italiana o di altro Paese dell’Unione europea con il consenso dell’emittente possono esistere solo in forma scritturale.

– 1-bis. L’obbligo di cui al comma 1 può essere assolto tramite emissione diretta o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un depositario centrale autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (UE) n. 909/2014.

[2] L’art. 3 del D.L. 25/2023 “Decreto Fintech” ha un ruolo centrale nella riforma del mercato finanziario italiano, poiché attribuisce alla Consob il potere di ampliare la definizione di “strumento finanziario digitale” per includere le quote di Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.). Questa modifica legislativa è stata ispirata dalle raccomandazioni del Libro Verde sulla competitività dei mercati finanziari, presentato dal Ministero dell’Economia nel 2022.

Questo cambiamento normativo è significativo poiché consente di adattare il quadro regolamentare alle nuove esigenze del mercato, promuovendo al contempo l’innovazione nel settore finanziario, per la piena digitalizzazione serve essere più lungimiranti e abbracciare tecnologie di carattere cd “disruptive” quali la blockchain, di carattere pubblica e permissionless, innescando di fatto il processo di tokenizzazione.