categoria: Res Publica
Composizione negoziata, le maggiori criticità a un anno dal via
Post a cura di Krino, associazione tra Studi legali –
La Composizione Negoziata
Si tratta di un istituto completamente nuovo, con finalità e potenzialità lodevoli: tuttavia per il momento il percorso soffre di problemi di gioventù e di un ambiente, inteso come approccio culturale dei vari operatori, probabilmente non ancora maturo per sfruttarne appieno le caratteristiche. Il dato empirico ne indica per ora un utilizzo ed un’efficacia assai distanti da quanto si era prefigurato il legislatore che ha pensato la composizione negoziata come uno strumento estremamente versatile e semplice, il più possibile out-of-court (e auspicabilmente senza il ricorso a misure protettive), da utilizzare ai primi segnali di crisi, volto a preservare la continuità aziendale.
Quello che però si è visto finora è un accesso allo strumento quando la crisi, se non addirittura l’insolvenza, è già conclamata, rendendo irrinunciabile il ricorso alle misure protettive, e alla richiesta di nuova finanza prededucibile. A ciò si aggiunge una norma di infelice formulazione che vieta la sospensione o revoca degli affidamenti per il solo fatto dell’accesso alla composizione negoziata, formulazione che non assicura un comportamento univoco da parte delle banche.
Parlano chiaro i dati di Unioncamere: al 17 febbraio 2023 su 605 istanze di ammissione, circa il 43% sono state chiuse o rifiutate (in quasi la metà dei casi per mancanza di prospettive di risanamento), nel 71% dei casi l’impresa ha richiesto le misure protettive, e in soli dodici casi la composizione negoziata si è conclusa nei modi e nei termini originariamente pensati dal legislatore.
Le maggiori criticità, dall’istruttoria allo svolgimento delle trattative
Alcuni documenti richiesti per l’accesso alla composizione negoziata sono difficili da reperire in tempi rapidi dal debitore (certificati tributari e contributivi), portando alla richiesta di apertura con documenti sostitutivi e con riserva di integrazione, con differenti orientamenti delle varie Camere di Commercio. Inoltre, la piattaforma informatica ideata per la gestione è farraginosa e di difficile utilizzo, per le difficoltà di accreditamento e l’impossibilità di condividere alcuni dei documenti o di aprire i cosiddetti “cassetti” a cui ciascun creditore avrebbe diritto di accedere.
In tale contesto e in via più generale, sarebbe opportuno che il debitore mettesse subito a disposizione dei creditori un set documentale completo ed aggiornato, consentendo loro di partecipare attivamente, tempestivamente ed in modo informato alle trattative.
L’assenza, allo stato, di regole o prassi operative dettagliate comporta inevitabilmente disparità significative di approccio, che non ne rendono uniforme l’applicazione. Per fare un esempio, non vi sono indicazioni sul comportamento dell’esperto per l’apertura della composizione negoziata, per l’individuazione dei creditori o l’assunzione di iniziative in caso di ritardi del debitore, o ancora alla mancata messa a disposizione dei creditori dei documenti, né all’atteggiamento che lo stesso esperto è chiamato ad assumere nei confronti dei creditori finanziari.
Un caso particolare: la cessione di ramo d’azienda
Altro tema estremamente delicato: il legislatore ha previsto la possibilità di derogare espressamente al comma secondo dell’art. 2560 cc, per tutelare gli acquirenti dal rischio di rispondere per i debiti pregressi afferenti all’azienda ceduta; la norma però non prevede una deroga specifica alle norme speciali in materia fiscale (in particolare all’art. 14 del D.lgs 472/1997), con la conseguenza che l’acquirente corre in ogni caso il rischio di poter essere chiamato a rispondere in regime di solidarietà passiva per i pregressi debiti fiscali e/o contributivi inerenti il ramo d’azienda, ciò che costituisce quel preciso deterrente che il legislatore intendeva eliminare.
Composizione negoziata e rischi del concordato liquidatorio semplificato
Il concordato liquidatorio semplificato è un’arma estremamente incisiva che il legislatore ha inteso mettere nelle mani del debitore, apparentemente esente dai vincoli delle altre tipologie di concordato.
Sebbene possa rivelarsi uno strumento molto utile per l’impresa che non ha più chance di sopravvivenza, occorre fare estrema attenzione a che tale procedura (e dunque anche lo stesso accesso alla composizione negoziata, requisito imprescindibile per poterla attivare) non venga abusivamente utilizzata. I Tribunali che si sono pronunciati hanno fatto perno sul concetto della buona fede in assenza della quale si ritiene il concordato semplificato inammissibile: giudizi meramente interpretativi che rischiano di generare disparità, se non aberrazioni dell’istituto. Sarebbe, infatti, davvero paradossale se proprio la prospettiva del ricorso al concordato semplificato contribuisse a trasformare un istituto concepito per favorire l’emersione anticipata della crisi in uno strumento utilizzato da imprese ormai decotte per sottrarsi alla liquidazione giudiziale.
Il senso di Krino per il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
Krino è la prima associazione italiana tra studi legali, domestici ed internazionali, specializzati in crisi d’impresa. L’idea di una collaborazione allargata e trasversale tra Studi legali risale al 2019 in occasione della pubblicazione della prima versione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, quando è stata avvertita la necessità di dare un’unica voce alla professione legale e poter offrire un contributo concreto nella definizione della nuova architettura del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e della sua applicazione pratica.
A differenza di altre associazioni tra avvocati concorsualisti già esistenti, Krino si distingue anzitutto per essere associazione tra Studi legali (e non dunque tra singoli professionisti), e in secondo luogo per il proprio scopo che è quello di elaborare e condividere linee guida e prassi operative virtuose da proporre agli operatori di mercato nei processi di risanamento, senza sovrapporsi, ma anzi affiancandosi sul piano meramente operativo, al mondo accademico ed istituzionale. L’ambizione è quella di poter favorire e promuovere un’interpretazione il più possibile unitaria e pragmatica per un’efficiente applicazione della normativa in materia di crisi d’impresa a vantaggio di tutti gli stakeholder e del sistema economico nel suo complesso.
Il tavolo di lavoro avviato (oltre a quello del trattamento dei finanziamenti garantiti SACE/MCC) riguarda la predisposizione (in termini di proposta, ovviamente) di linee guida operative che possano essere d’aiuto a tutti gli attori ed in primis gli esperti, chiamati al difficile compito di dirigere l’orchestra. L’obiettivo è condividerle con le associazioni di categoria e le Camere di Commercio. È in valutazione anche una proposta di meccanismo di valutazione del lavoro degli esperti da parte degli operatori del settore che possa contribuire ad assicurare un livello minimo adeguato in termini di esperienza e preparazione nelle composizioni negoziate per il successo dello strumento.