categoria: Res Publica
Influencer, star del marketing ancora senza regole. Ecco perché


Post di Fabrizio Morelli, partner DLA Piper –
Quello degli influencer – personaggi di successo, popolari nei social network e molto seguiti dai media – è senza dubbio divenuto oggi un fenomeno di portata internazionale – cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni – che ha introdotto un nuovo ed efficacissimo modo di promozione di servizi e prodotti commercializzati da piccole, medie e grandi imprese. Per molte di esse una parte significativa della strategia di marketing si basa proprio sull’utilizzo di tali personaggi attraverso il canale dei social media, idonei a catalizzare l’attenzione di un pubblico non solo vastissimo ma anche molto variegato.
Influencer e regolamentazione: fenomeno imponente, posizione ambigua
All’imponenza del fenomeno non corrisponde tuttavia una regolamentazione chiara e completa, rimanendo la posizione degli influencer, sotto il profilo giuslavoristico spesso ambigua e sfidante.
Gli influencer, nella maggior parte dei casi, operano come lavoratori autonomi e freelance, ma anche parasubordinati, a seconda delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e degli interessi perseguiti dal committente o utilizzatore del servizio, e sono pertanto in molti casi privi delle protezioni e garanzie di cui al contrario possono normalmente beneficiare i lavoratori subordinati attraverso il complesso di norme che definiscono il diritto del lavoro italiano.
Che cosa dice la recente circolare dell’INPS
Alcuni paesi stanno tuttavia prendendo coscienza del fenomeno definendo linee guida finalizzate ad enucleare la figura dell’influencer stabilendone diritti ed obblighi. In tale direzione si è mosso, con un primo passo, l’INPS con la recente circolare n. 44 del 19 febbraio 2025 che in relazione alla figura dell’influencer, che comprende tra le altre quelle dello youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, ha statuito che, in assenza di specifiche disposizioni normative che le definiscano, la gestione previdenziale di riferimento per le figure professionali in argomento debba essere individuata all’esito dell’esame di alcune variabili chiave, quali le concrete modalità in cui si estrinseca l’attività, il contenuto della prestazione medesima, il modello organizzativo adottato e le modalità di erogazione/percezione dei corrispettivi.

Alcuni paesi stanno prendendo coscienza del fenomeno definendo linee guida finalizzate ad enucleare la figura dell’influencer stabilendone diritti ed obblighi. (Designed by Freepik)
Influencer liberi professionisti o lavoratori dello spettacolo?
Sotto il profilo previdenziale, quindi, laddove l’attività posta in essere assuma le caratteristiche della prestazione di servizi attraverso un lavoro senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione, con prevalenza di attività personale e intellettuale, e al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, e pertanto sia qualificabile come prestazione libero-professionale, resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Ciò non esclude la necessità di svolgere un adeguato approfondimento sulla tipologia del servizio reso che può attrarre la professionalità dell’influencer nell’ambito delle attività tipiche dei lavoratori dello spettacolo, con conseguente diritto al versamento dei contributi previdenziali al FPLS (Fondo per i lavoratori dello spettacolo).
Attività atipica. Non semplice determinare il regime legale e giuridico
L’analisi fattuale delle modalità attraverso cui viene resa la prestazione da parte dell’influencer e il concreto atteggiarsi dello svolgimento del rapporto con il committente rappresentano dunque – come del resto avviene normalmente in molti ambiti del diritto del lavoro – l’esercizio principale da svolgere per definire la corretta qualificazione della fattispecie e determinare il regime legale e giuridico applicabile nel caso concreto. Esercizio non sempre agevole a causa dell’atipicità dell’attività resa nelle sue molteplici e mutevoli forme e dell’assenza di un quadro normativo pensato ad hoc.