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L’Ue ridisegna l’Iva: l’impatto su alloggi brevi e trasporto privato


Post di Serena Pietrosanti, Head of Tax-Italy e Mariateresa Soave Carparelli, Associate del dipartimento Tax di Hogan Lovells –
Il 12 febbraio scorso il Parlamento europeo ha approvato, in sede di consultazione, il Pacchetto ViDA (VAT in the digital area), che ora attende l’adozione formale del Consiglio per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Ue e la conseguente entrata in vigore.
Il Pacchetto ViDA mira ad adeguare la disciplina IVA all’evoluzione digitale dei traffici commerciali, nel contesto di un più generale obiettivo di contrasto al divario di gettito IVA.
Esso si compone di (i) un progetto di direttiva che modifica la Direttiva 2006/112/CE (“Direttiva IVA”) sulle norme generali, (ii) un progetto di regolamento che modifica il Regolamento UE 904/2010 sugli accordi di cooperazione amministrativa e (iii) un progetto di regolamento di esecuzione che modifica il Regolamento di esecuzione UE 282/2011 sugli obblighi dichiarativi relativamente a taluni regimi IVA.
Tra le aree oggetto di intervento, si segnala la nuova disciplina IVA delle piattaforme digitali, che diventano responsabili della dichiarazione, riscossione e pagamento dell’IVA sui servizi di locazione di alloggi a breve termine (inferiori a 30 notti) e di trasporto di passeggeri su strada erogati, tramite le stesse piattaforme, da fornitori che non sono tenuti ad applicare l’imposta.
I problemi IVA degli alloggi brevi e dei trasporti di persone
Come emerge dallo studio “VAT in the Digital Age” 2022 per la Commissione europea (DG TAXUD), l’avvento delle piattaforme digitali nel settore ricettivo e del trasporto di persone ha originato una distorsione della concorrenza causata dal differente status IVA dei fornitori.
L’effetto rete generato dalla piattaforma ha infatti consentito a fornitori minori (i.e. privati che non agiscono in ambito business o piccole imprese che non applicano l’IVA in base a regimi ad hoc) di concorrere direttamente con i fornitori business tradizionali (i.e. società alberghiere o di noleggio con conducente), che invece sono tenuti ad applicare l’IVA sui servizi prestati. Ciò impatta apprezzabilmente sul costo stesso dei servizi in concorrenza, che può o meno comprendere l’IVA applicata dal fornitore.
Inoltre, l’attività di facilitazione resa dalle piattaforme digitali è stata interpretata, ai fini IVA, come servizio elettronico in alcuni Stati Membri e come servizio di intermediazione in altri. Ciò ha comportato l’applicazione di criteri di territorialità IVA diversi (che dipendono dalla natura della prestazione), generando situazioni di possibile doppia o mancata imposizione, con importanti riflessi sul gettito IVA.
Le modifiche alla Direttiva IVA
Il nuovo regime, da implementare a far data dal 1° luglio 2028 e non oltre il 1° gennaio 2030, modifica il ruolo svolto dalle piattaforme digitali nella facilitazione del servizio sottostante, ricorrendo alla fictio iuris del c.d. fornitore presunto (già introdotto per le vendite a distanza facilitate da interfacce elettroniche).
Nei casi in cui un fornitore non comunichi alla piattaforma un numero di identificazione IVA valido e non dichiari che applicherà l’IVA sul servizio di alloggio o di trasporto, detta piattaforma assume il ruolo di fornitore presunto del servizio facilitato e che, quindi, ai fini IVA si considera scomposto (fittiziamente) in due diverse prestazioni, di cui:
- – la prima, esente da IVA, resa dal fornito “reale” alla piattaforma digitale;
- – la seconda si considera resa dalla stessa piattaforma al cliente finale. La piattaforma diventa così responsabile dell’applicazione dell’IVA sul servizio facilitato di alloggio o trasporto, al pari dei competitor
L’erogazione fittizia della prestazione da parte della piattaforma, tuttavia, non incide sul diritto alla detrazione della piattaforma medesima relativo alla sua attività propria di facilitazione.
Al fine di garantire un’effettiva parità di condizioni, la prestazione ininterrotta di alloggio nei confronti di una stessa persona con durata non superiore a 30 notti viene equiparata a quella alberghiera e, per l’effetto, viene sottratta al regime di esenzione proprio della locazione degli immobili e diventa soggetta a IVA al pari dei servizi offerti dalle società alberghiere.
Infine, l’UE armonizza in tutti gli Stati Membri il luogo in cui si considera effettuata la prestazione del servizio di facilitazione reso dalla piattaforma a persone non soggetti passivi, individuandolo nel luogo di effettuazione della prestazione principale, al pari dei servizi di intermediazione.
Il perimetro della esponsabilità
Tema di non facile interpretazione (comune al commercio elettronico) è il perimetro della responsabilità della piattaforma per mancata applicazione dell’IVA sul servizio facilitato, da cui rimarrebbe esonerato solo dimostrando che non sapeva né poteva ragionevolmente sapere che le informazioni comunicate dal fornitore indiretto fossero errate.
Rimane pertanto attuale la necessità di positivizzare le attività di due diligence imposte alle piattaforme per non incorrere in responsabilità, evitando al contempo di imporre loro adempimenti amministrativi ed oneri eccessivi o sproporzionati.