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Tassazione criptoattività: è al 12,5% (non al 26%). Ecco perché
Post di Stefano Capaccioli, dottore commercialista, fondatore di Coinlex, società di consulenza e network di professionisti sulle criptovalute e soluzioni blockchain, autore di “La tassazione delle attività digitali” –
L’aliquota dell’imposta sostitutiva per il capital gain sulle criptoattività è al 12,5% e non al 26%!
Come è possibile?
Basta leggere le norme e tirare le fila.
In campo tributario, stante il disastro normativo e populista intorno alla materia, con decreti legge che si sovrappongono a modifiche disomogenee, può capitare anche questo.
Avventuriamoci nei meandri delle norme.
L’Art. 67 del TUIR elenca i redditi diversi tra cui:
- c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. (…)
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società (…).
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, semprechè siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo. (…);
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria.(…);
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
Le regole in vigore
Il sistema di tassazione è normato dall’art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461: (prima della legge di bilancio 197/2022)
- I redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 81 (ora 67 NdA), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall’articolo 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50 per cento.
L’aliquota del 12,5% è stata aumentata al 20% con l’art. l’art. 2 comma 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
- Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento.
L’aliquota è stata aumentata al 26% con l’art. 3 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66: DL 66/2014
- Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento.
L’ingresso in campo delle criptoattività
La legge 27 dicembre 2022, n 197, all’art. 1 comma 126 modifica l’art. 67 del Tuir ha introdotto tra i redditi diversi la lettera c-sexies, relativa alle criptoattività:
« c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta (…);
La legge 27 dicembre 2022, n 197, all’art. 1 comma 128 prevede la tassazione attraverso imposta sostitutiva ai redditi previsti dalla lettera c-sexies modificando l’art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:
- I redditi di cui alle lettere da c) a c-sexies) del comma 1 dell’articolo 81 (ora 67 NdA), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall’articolo 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l‘aliquota del 12,50 per cento.
La legge 27 dicembre 2022, n 197 non ha modificato le norme degli aumenti di aliquota al 20% e poi al 26%, che sono limitati alle lettere da c-bis a c-quinquies.
Il dossier sulla Legge di Bilancio 2023 da parte dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati riporta come la tassazione delle criptoattività attività sia nelle intenzioni del Governo al 26% (pagina 221-222).
In tale dossier, però, emerge la criticità con il seguente suggerimento:
Con riferimento alla misura dell’aliquota, si valuti inoltre di apportare la medesima modifica all’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014.
La conseguenza di questo ragionamento è che, da un punto di interpretazione che si basa sulla legge, l’aliquota dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze sulle criptoattività è il 12,5%.
Si sottolinea che la determinazione dell’aliquota dell’imposta è uno di quegli elementi che è riservato esclusivamente al legislatore dalla costituzione.
La conseguenza è che fino a modifica le aliquote sono le seguenti:
I modelli, le istruzioni ed i software dell’Agenzia delle Entrate costringono a versare il 26%.
A tal fine occorre presentare istanza di rimborso della maggior imposta dovuta pari al 13,5% dell’importo di cui al rigo RT 36.
La proposta attuale e il principio di non discriminazione
Orbene, il dibattito attuale è sulla proposta di aumento della tassazione delle criptoattività al 42%. Alla luce delle riflessioni precedenti, forse sarebbe opportuno, stante il principio di non discriminazione delle varie forme di risparmio previste dall’art. 47 della Costituzione e ai principi della legge delega della Riforma Tributaria 111/2023, uniformare i principi della tassazione per le criptoattività con le regole delle altre forme di investimento.