Dopo il grande crash di Ftx arriva una stretta per le crypto-regole europee?

scritto da il 16 Novembre 2022

Post di Andrea Pantaleo e Francesco Lalli, DLA Piper – 

A seguito dell’approvazione del testo finale del Market in Crypto-Assets Regulation (MiCA) nell’ottobre scorso, il regolamento euiropeo che si appresta ad affrontare gli ultimi passaggi formali prima della sua pubblicazione, sono iniziate a circolare “allarmanti” notizie circa una presunta stretta normativa per gli influencer crypto che diffondono attraverso social media informazioni su token e relative prospettive di mercato.

Crypto influencer, che cosa succede

Se è però vero che MiCA introduce una specifica disciplina per le ipotesi di manipolazioni di mercato derivanti dalla diffusione di informazioni mediante social media, è altresì doveroso precisare che non si tratta affatto di un giro di vite all’attività di influencing né un generale divieto rispetto a questa attività, a maggior ragione se raffrontato con l’esistente regime sugli strumenti finanziari.

La norma “incriminata” (art. 80 c) del MiCA) prevede che costituisce manipolazione di mercato il “trarre vantaggio da occasionali o regolari accessi a media tradizionali o elettronici mediante diffusione di una opinione su un crypto-asset, avendo assunto una posizione di investimento su quel crypto-asset, e profittando di conseguenza dall’impatto delle opinioni diffuse sul prezzo di quel crypto-asset, senza avere prima reso noto il proprio confitto di interessi in maniera appropriata e trasparente” (traduzione libera, testo in Inglese).

La normativa MiCA non prevede dunque un generale divieto di diffusione di opinioni su crypto-attività, né tanto meno che queste integrino sempre e comunque una manipolazione di mercato qualora potenzialmente idonee ad influire sul prezzo di mercato dei token. È infatti richiesto che la diffusione di opinioni da un lato sia effettuata da un soggetto che abbia preventivamente assunto una posizione su quel determinato token, e che lo stesso tragga effettivamente profitto dalla sua attività di influencing. Nel caso non ricorra anche solo una di queste condizioni, le opinioni condivise pubblicamente non possono costituire una fattispecie di manipolazione di mercato.

Che cosa è già sanzionato

Fermo restando che MiCA sanziona in ogni caso, come manipolazione di mercato, la diffusione di informazioni false o fuorvianti su crypto-assets o tali da alterarne in maniera anormale o artificiale il prezzo, inclusi i “rumors” di mercato, se la persona è a conoscenza o avrebbe dovuto conoscere la falsità delle stesse.

Peraltro, è bene evidenziarlo, le previsioni del MiCA ricalcano quanto già previsto dalla disciplina sugli abusi di mercato (MAR) per le manipolazioni di mercato di strumenti finanziari. Il MAR (art. 12, comma 1 c) e comma 2, d) contiene infatti disposizioni pressoché identiche rispetto a MiCA. Invocare dunque un regime di “severità” verso i crypto influencer non sembra allo stato appropriato se raffrontato con quanto previsto dalla normativa finanziaria in vigore. Anzi, si potrebbe dire che il regime MiCA è meno dettagliato e rigido rispetto a quello del MAR.

Le differenze dalla disciplina sugli abusi di mercato

Il MAR contiene diverse ulteriori disposizioni in tema di “informazioni al pubblico” che invece in MiCA non sono contemplate. Si fa riferimento in particolare riferimento alle norme sulle raccomandazioni di investimento, ovvero quelle che il MAR definisce come “informazioni destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a consigliare, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito a uno o a più strumenti finanziari o emittenti, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti” e cui il legislatore europeo ha dedicato un intero Regolamento Delegato (2016/958).

La diffusione dunque di informazioni al pubblico su strategie di investimento nell’ambito del MAR, a prescindere dal fatto che l’influencer abbia assunto una posizione di investimento per trarne profitto, deve comunque essere effettuata in maniera corretta e con disclosure dei conflitti di interesse, nonché essere accompagnata da un particolareggiato set informativo ad esempio sui prezzi degli strumenti, sul modello utilizzato per la raccomandazione, sulle precedenti raccomandazioni e sulla frequenza di aggiornamento delle stesse. Inoltre, obblighi informativi aggiuntivi sono previsti a carico dei c.d. “esperti”, ovvero soggetti che propongono ripetutamente decisioni di investimento e che si presentano come dotati di competenza ed esperienza finanziaria. Tali disposizioni sono state peraltro oggetto di chiarimenti ed interventi da parte di ESMA, l’autorità di vigilanza europea, l’ultimo dei quali nell’ottobre 2021 in relazione proprio alle raccomandazioni di investimento condivise sui social media.

Ftx

Immagine di Kelly Sikkema per Unslash

Ftx potrebbe cambiare le carte

Da questa breve analisi, emerge dunque come il regime delle raccomandazioni di investimento al pubblico sia decisamente più stringente per il mondo della “finanza tradizionale” rispetto a quello delle crypto-attività, per il quale il legislatore europeo ha approntato un set normativo che – sebbene ricalchi in gran parte quello degli strumenti finanziari “classici” – risulta meno articolato e dettagliato.

Vista anche la turbolenza di mercato degli ultimi giorni e le vicende legate al fallimento di Ftx, uno dei maggiori Exchange a livello mondiale, è lecito attendersi che ci sarà una rivisitazione dell’attuale normativa anche sotto il profilo del crypto-influencing, tuttavia allo stato vi sono significative differenze a testimonianza del fatto che, nella visione del legislatore, i rischi derivanti dalla diffusione di raccomandazioni al pubblico siano ritenuti più significativi nell’ecosistema della finanza tradizionale piuttosto che in quello delle crypto-attività.