Bollette alle stelle e imposta sui sovra profitti, i paletti della Consulta

scritto da il 26 Gennaio 2022

Post di Fabio Ghiselli, dottore commercialista, già tax director d’impresa, attualmente tax and lab advisor, autore di numerose pubblicazioni in materia tributaria e di welfare, opinionista de Il Sole 24 Ore, cultore di economia –

L’aumento dei prezzi delle fonti energetiche sta producendo effetti pesanti su milioni di famiglie italiane e imprese. Dopo gli interventi sul 2021, e i 3,8 miliardi di euro stanziati per far fronte agli aumenti previsti per il primo trimestre 2022, altre misure sono in fase di studio, perché questa situazione destabilizzante è destinata a proseguire anche per i prossimi trimestri.

In realtà qualunque intervento sui prezzi al consumo non risolverà il problema alla radice, ossia l’incremento dei prezzi all’origine di alcune fonti energetiche. Per quanto utili, nemmeno le indicazioni fornite dal CSC (Centro Studi Confindustria) nella nota n.1/22 del 17.1.2022 “I rincari delle commodity, in particolare del gas e dell’energia elettrica, rischiano di bloccare le imprese”, e le 8 proposte presentate al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, sono sufficienti a risolvere il problema strutturale e strategico. Per farlo sarebbe necessario un profondo ripensamento delle scelte politiche sin qui attuate (geopolitiche e green new deal), ma questa è un’altra storia.

Per cancellare dalla bolletta gli oneri di sistema, sovvenzionare direttamente le imprese e le famiglie al di sotto di ragionevoli parametri Isee, e/o ridefinire il sistema delle accise e dell’Iva (in termini di aliquote e base imponibile) – che sarebbe alquanto auspicabile in ogni caso – è necessario trovare in tutto o in parte adeguate coperture finanziarie.

(Adobe stock)

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Al momento, la bozza di decreto legge “sostegni” prevede, all’art. 15, l’introduzione di un “meccanismo di compensazione” che mira a far retrocedere allo Stato gli extra-profitti realizzati rispetto a un prezzo di riferimento determinato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Disciplina che prevede esclusioni soggettive e contrattuali sulle quali già si sono scatenate le polemiche, come meglio sotto riportato e come evidenziato da Mario Baldassarri, “Contro lo shock agire su tasse e margini dei distributori”, su Il Sole 24 Ore del 23.1.2022. Ma non è detto che nei prossimi giorni il Governo non decida di cambiare completamente impostazione.

In tal caso potrebbe essere introdotta una imposta sui “sovra profitti” delle imprese produttrici di energia.

In linea di principio nulla osterebbe all’attivazione di una imposizione specifica: “La nostra Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria”, purché vi sia un “indefettibile raccordo con la capacità contributiva”, “coerenza interna … con il suo presupposto economico” e che non sia ravvisabile una “arbitrarietà dell’entità dell’imposizione” (C. Cost. nn. 341/2000; 223/2012; 116/2013). Molti sono gli esempi di temporanei inasprimenti dell’imposizione differenziati per settori economici che hanno superato il vaglio di legittimità della Corte Costituzionale. A titolo esemplificativo si ricorda la previsione di aliquote differenziate Irap per settori produttivi, l’addizionale sulle remunerazioni in forma di bonus e stock option, il contributo straordinario per l’Europa, il tributo straordinario del sei per mille sui depositi.

Il caso più simile all’ipotesi oggi all’esame del Governo è rappresentato dalla famosa “Robin Tax”, introdotta nel 2008 dall’art. 18, co. 16-18, D.L. 28.6.2008 n. 112 (conv. in L. 133/2008), che è stata dichiarata incostituzionale con sent. 10/2015 (per inciso, giudice relatore l’attuale Ministro della Giustizia, Marta Cartabia).

I presupposti sono gli stessi: colpire i “sovra profitti” realizzati dai soggetti operanti nel settore dell’energia in una situazione di emergenza economica generale, e sostenere le fasce più deboli della popolazione colpite dai forti rincari dei prezzi al consumo dei prodotti energetici.

Ma rispetto al 2008, sono cambiati i soggetti interessati, dovendo oggi essere individuati tra i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili (che non emettono CO2) che la vendono al prezzo marginale di quella prodotta con il più costoso gas.

(Fotogramma)

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Qualora si volesse strutturare una imposizione in grado di superare il vaglio costituzionale, le considerazioni svolte dalla Suprema Corte nella sent. 10/2015, possono essere molto utili in ordine ad alcuni aspetti fondamentali:

1. i soggetti passivi devono essere individuati con estrema precisione per evitare irragionevoli discriminazioni. Che l’esercizio non sia semplice lo si desume dalle considerazioni svolte sulle pagine de Il Sole 24 Ore da Laura Serafini, “Extraprofitti, governo al lavoro. Partita da almeno due miliardi” (16.1.2021), “No dai produttori di rinnovabili: Colpo inspiegabile al settore” (22.1.2022), da Davide Tabarelli. Shock da anni settanta: l’Europa deve intervenire (22.1.2022). Nonché dalla recente e analoga iniziativa del governo spagnolo ancora in fase di rimaneggiamento;

2. sebbene non espressamente criticata dalla Corte, ma assunta direttamente dalla CTP di Reggio Emilia come motivo dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale, grande prudenza dovrebbe essere posta nella fissazione di limiti reddituali o di volume d’affari per l’assoggettamento a imposizione (o esclusione), perché potrebbe rappresentare un elemento di discriminazione non giustificabile, se non correlato a una specifica (anti)economicità gestionale dell’imposta, in violazione dell’art. 3 e 53 Cost.;

3. la base imponibile deve essere adeguatamente ancorata ai presupposti: se la ratio giustificatrice è quella di colpire i “sovra profitti”, deve essere introdotto un meccanismo per individuarli con precisione o, almeno, con una ragionevole approssimazione. Non potrà essere assunto il reddito imponibile ordinario.

4. l’aliquota, di conseguenza, non potrà essere una sostanziale sovra imposta o addizionale all’Ires, pena la violazione dell’art. 53 Cost.. Se i “sovra profitti” sono ingiustificati, determinabili e determinati, si tratta di individuare, senza particolari remore, quanta parte di essi possa essere acquisita al bilancio dello Stato;

5. la proiezione temporale dell’imposta deve essere limitata nel tempo, per giustificare un particolare ed eccezionale contributo solidaristico da parte di soggetti privilegiati, ex artt. 2 e 3 Cost.;

6. l’introduzione del divieto di traslazione dell’onere tributario sui prezzi al consumo deve essere sottoposto a controlli effettivi affidati a soggetti determinati (come l’Agenzia delle Entrate o l’ARERA, l’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente);

7. l’introduzione dell’imposta con decreto legge non violerebbe la riserva di cui all’art. 23 Cost., ma devono essere acclarate le condizioni di “straordinaria necessità e urgenza” di cui all’art. 77, co. 2, Cost.; ciò significherebbe che la norma dovrebbe entrare in vigore già nel 2022 e dovrebbe prevedere la deroga espressa a due principi sanciti dalla L. 212/2000 (Statuto del contribuente): quello ex art. 4 (divieto di utilizzo dei decreti legge), e quello ex art. 3 (sull’efficacia temporale posticipata).

In buona sostanza, la nuova forma di imposizione che si vorrebbe introdurre dovrà rispondere agli indefettibili criteri della ragionevolezza, proporzionalità, giustificazione economica, coerenza della struttura dell’imposta con il presupposto economico, non arbitrarietà. E, da ultimo, non essere soggetta a continue modifiche che, nella maggior parte dei casi, ne peggiorerebbero l’assetto. Obiettivo non facile da raggiungere in queste circostanze, ma non impossibile.

Twitter @GhiselliFabio1