Vaccino, l’obbligo è più democratico di un sistema basato sul controllo?

scritto da il 07 Gennaio 2022

Per dirla con il mitico Riccardo Garrone in “Vacanze di Natale”: “Anche questo Natale se lo semo levato…”. Non sembra essere lo stesso, però, per i problemi legati al virus che paiono più o meno gli stessi di sempre. A onor del vero, qualche progresso c’è stato: grazie ai vaccini si muore di meno. Inoltre, abbiamo capito che i colpevoli non sono i runner (che peraltro ora non corrono più) ma i no-vax. Qualcuno si è convinto che i no-vax siano, in realtà, i vecchi runner e, nel dubbio, tenta di convincerli con lo slogan “correte a vaccinarvi”. Sull’utilità delle misure messe in campo dal governo il dibattito è stato molto polarizzato e favorevoli e contrari (a qualsiasi cosa) assomigliano sempre più a guelfi e ghibellini, o a interisti e juventini. Ma anche in un clima di pandemicamente corretto qualche riflessione, quanto meno di carattere giuridico, rimane necessaria e auspicabile.

Alcune osservazioni, in particolare, si impongono sulla prospettiva di obbligo vaccinale e sul rafforzamento del Green Pass rafforzato (forse Super Mega Green Pass). Ma qual è la differenza fra Super Green Pass e obbligo vaccinale? E cosa di dicono Costituzione e Cedu?

Sembra utile partire dall’art. 32 della Costituzione che non esclude la possibilità di imporre un trattamento sanitario purché questa imposizione avvenga per disposizione di legge e senza violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Già qui si pongono due punti fondamentali, per quanto possano sembrare astratti. Da un lato, la questione dell’uso smodato dello strumento del decreto-legge e del voto di fiducia che sostanzialmente ha l’effetto di svuotare la funzione legislativa del parlamento spostandola in capo all’esecutivo e quindi superando la separazione dei poteri prevista dalla Costituzione. Dall’altro lato, bisogna chiedersi cosa si intenda per “persona umana”. Al di là del fatto che l’espressione sembra suggerire che ci siano “persone non umane” a cui evidentemente può essere imposto qualsiasi trattamento sanitario senza scrupoli, se per “persona umana” si intende la mera esistenza biologica degli individui nulla quaestio, se c’è dell’altro la situazione si complica notevolmente.

A portare un po’ di chiarezza sembra essere la Corte Costituzionale che enuncia una serie di principi che disciplinano il bilanciamento dei diritti in conflitto, fra cui diritto alla salute, libertà personale e autodeterminazione degli individui.

In particolare, la Corte Costituzionale ha stabilito che la legge impositiva di un trattamento sanitario non sarebbe incompatibile con l’art 32 della Costituzione qualora il trattamento fosse diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri. D’altro canto, è pacifico che non si possa sacrificare il singolo per tutelare la collettività. Ma ancor prima è dubbio che questi vaccini possano avere un effetto protettivo rispetto alla collettività in quanto non impediscono (né, secondo parte della letteratura scientifica, rallentano) la diffusione del virus. I vaccini contro il Covid-19 avrebbero, quindi, il solo effetto di tutelare il singolo rispetto al decorso grave della malattia e si porrebbero, dunque, al di fuori dei requisiti sanciti dalla Corte Costituzionale per il rispetto dell’art. 32 Cost.

(Foto di Michael Marais su Unsplash)

Obbligo vaccinale come arma finale? (Foto di Michael Marais su Unsplash)

Questo punto sembra essere ormai condiviso nella letteratura scientifica tanto che la prospettiva di immunizzazione collettiva e raggiungimento della cosiddetta immunità di gregge sembra essere tramontata e con essa anche l’utilità sociale della vaccinazione. L’unico vantaggio sociale della vaccinazione sembra essere quello di ridurre il carico del sistema sanitario limitando la sintomatologia grave e dunque le ospedalizzazioni ma questo non è un effetto diretto del vaccino sulla salute pubblica e dunque non può essere l’unico fondamento di un obbligo vaccinale costituzionalmente legittimo sensi dell’art. 32 Cost.

Difficile tenere in considerazione il tema cruciale degli effetti avversi del vaccino che dovrebbero essere monitorati dal sistema di farmaco vigilanza e che sono fondamentali alla luce dell’art. 32 Cost. in quanto, secondo la Corte Costituzionale nella sentenza n. 307 del 1990 ”un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili.”

Scavalcando i nostri confini nazionali, come ha mostrato di saper fare il virus a prescindere da qualsiasi restrizione, vediamo i principi più importanti recentemente elaborati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, in tema di obbligo vaccinale. Secondo la Corte, uno dei requisiti che la legge impositiva di un vaccino dovrebbe rispettare è il principio di proporzionalità: la modalità di coercizione, secondo la sentenza Vavricka, deve avvenire tramite sanzioni moderate e non mediante somministrazione obbligatoria.

Secondo le risoluzioni del Consiglio d’Europa n. 2361/2021 e n.2383/2021, volte ad assicurare la cooperazione nella distribuzione del vaccino contro il Covid 19 nel rispetto dei principi e dei diritti tutelati dalla Convenzione: “Se i Covid pass vengono utilizzati per giustificare l’applicazione di un trattamento preferenziale possono avere un impatto sui diritti e sulle libertà garantite.” Ma poi aggiunge: “Tale trattamento privilegiato può costituire una discriminazione illegittima ai sensi dell’articolo 14 della Convenzione se è privo di giustificazione oggettiva e ragionevole”.

Sembrerebbe che, per essere legittimo, il Green Pass debba essere giustificato da dati che ne comprovino l’utilità diretta sulla salute pubblica e pare dubbio che la sua funzione possa essere (come dichiarato dai suoi fautori) quella di indurre alla vaccinazione rendendo difficile la vita di chi non possiede il certificato stesso. Tanto più alla luce dell’inefficacia del vaccino nell’impedire la diffusione del virus e quindi della sua utilità diretta solo individuale rispetto alla malattia grave.

Ma qual è, in fondo, la differenza fra il Super Green Pass come lo conosciamo e l’obbligo vaccinale? E, ammettendo che si possano aggirare gli scogli giuridici di cui sopra, quali sarebbero i vantaggi dell’introduzione di un obbligo vaccinale? Al di là della sanzione prevista per chi trasgredisce l’obbligo vaccinale rispetto alle limitazioni già previste per i non possessori di Super Green Pass, l’obbligatorietà del vaccino avrebbe il merito di eliminare la categoria dei no-vax e con essa l’accanimento rispetto ad un gruppo di cittadini che, non violando alcuna norma di legge, agisce in piena legalità e che, nonostante ciò, viene ritenuto dal Presidente del Consiglio fuori dalla società e viene ossessivamente dileggiato da molti intellettuali e addirittura paragonato alla categoria degli evasori fiscali (che invece infrangono la legge).

L’obbligo vaccinale potrebbe dunque riportare tutta la popolazione sulla stessa barca, come ai tempi degli striscioni e dei canti sui balconi del 2020. Insomma, un sistema basato su obblighi e divieti è paradossalmente più democratico di un sistema basato sul controllo pervasivo e, peraltro, operato sia in maniera verticale dalle istituzioni che orizzontale fra cittadini. In definitiva, per scomodare Lucio Dalla, potremmo dire che “l’anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va”.

 

Edoardo Fornaro