Imprese, il fondo perequativo e la beffa del termine anticipato

scritto da il 15 Dicembre 2021

L’autore di questo post è Costantino Ferrara, vice presidente di sezione della Commissione tributaria di Frosinone, giudice onorario del Tribunale di Latina, presidente Associazione magistrati tributari della Provincia di Frosinone –

Dal 29 novembre è possibile presentare le domande per accedere all’ultimo contributo a fondo perduto previsto dal Governo nel pacchetto di misure a sostegno delle imprese contenuto nel decreto legge n.73/2021 dello scorso maggio (il Sostegni Bis).

Con questo contributo, denominato “perequativo”, si punta a ristorare quegli operatori che abbiano avuto un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%.

La differenza con le prime misure di sostegno, sta nel fatto che le stesse erano basate sostanzialmente su cali di fatturato (cioè sulla diminuzione dei “ricavi” o “compensi”), mentre quest’ultima guarda ad un’altra misura, il “risultato economico d’esercizio”, ovvero l’utile o la perdita. Si tiene in considerazione, dunque, non soltanto l’incidenza del Covid sul lato attivo (dei ricavi), ma anche su quello passivo (dei costi).

Tuttavia, questo contributo presenta un’anomalia di carattere tecnico (e forse anche giuridico), allorché per accedere allo stesso è previsto l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al 2020 entro il 30 settembre 2021, mentre la scadenza di legge per porre in essere questo adempimento è fissata al il 30 novembre 2021. Ciò perché la presentazione anticipata dei dichiarativi doveva consentire al Governo di verificare gli aventi diritto alla misura, per poter poi calibrare di conseguenza i fondi a disposizione per il finanziamento della stessa attraverso le successive disposizioni attuative.

A prescindere da quale sia stata l’esigenza, quel che appare ingiusto è la preclusione, ad oggi, per quegli operatori che hanno presentato la dichiarazione nel rispetto dei termini fissati dalla legge (30 novembre 2021); rispetto dei termini che, però, non è sufficiente per accedere alla misura, per la quale era richiesta una “anticipazione” dell’adempimento rispetto al termine legale.

In altre parole, un operatore che ha rispettato la legge, presentando la dichiarazione il 30 novembre, non può accedere al fondo perequativo perché, per fruire dello stesso, avrebbe dovuto presentare la dichiarazione in un termine anticipato, e cioè entro il 30 settembre.

Del resto, la proroga del termine al 30 novembre per la presentazione dei dichiarativi era stata concepita per dare respiro alle imprese ed ai professionisti, in un anno (in anni) complesso (complessi) per via della crisi pandemica. Tuttavia, la proroga in parola finisce con l’essere un’arma a doppio taglio, poiché il maggior “respiro” ottenuto con la disponibilità di un tempo più ampio per assolvere ad un adempimento si traduce in uno “strozzamento”, per via della preclusione rispetto alla possibilità di fruire della misura agevolativa.

sostegnibis

È dunque auspicabile un intervento in tal senso, che rimetta in bonis, ai fini della fruizione del contributo perequativo, quei contribuenti che hanno osservato e rispettato un termine fissato dalla legge, ovvero la scadenza del 30 novembre.

Tra l’altro, se lo scopo dell’anticipazione al 30 settembre della presentazione del dichiarativo era quello di consentire al Governo di parametrare la misura in base alle risorse a disposizione, sarebbe stato agevole procedere, come nella maggior parte degli altri casi analoghi, fissando come adempimento un’istanza di prenotazione al beneficio, in cui esporre i dati richiesti, necessari per il calcolo dei contributi effettivamente erogabili.

Così è stato, ad esempio, con il bonus sanificazione, dove è stata istituita una finestra mensile (tra il 4 ottobre e il 4 novembre) per inviare l’elenco delle spese sostenute e su cui chiedere il beneficio. Terminato il periodo di presentazione di queste istanze, l’Agenzia delle Entrate determina e rende nota, sulla base delle comunicazioni ricevute, la percentuale fruibile in base alle risorse disponibili.

Non è dato comprendere, quindi, il motivo per cui, nel caso del contributo perequativo, si sia scelto di percorrere una strada diversa, ovvero quella di prevedere l’anticipazione del dichiarativo fiscale rispetto al termine legale fissato per la presentazione dello stesso. La differenza non è di poco conto, poiché la dichiarazione dei redditi annuale non è adempimento da “smarcarsi” in poco tempo, richiedendo un accurato lavoro e controllo prima della effettiva presentazione.

È illogico anticipare di due mesi un adempimento così complesso, precludendo la possibilità di fruire di un aiuto anti-covid a chi non è riuscito a farlo.