Il pasticcio dei termini tributari nel Cura Italia: le toppe allargano il buco

scritto da il 29 Aprile 2020

L’autore di questo post è Costantino Ferrara, vice presidente di sezione della Commissione tributaria di Frosinone, già giudice onorario del Tribunale di Latina, presidente Associazione magistrati tributari della Provincia di Frosinone –

La storia che sto per raccontarvi riguarda la proroga dei termini per gli adempimenti legati al contenzioso tributario che, per ovvie ragioni, è stata prevista sin dal primo decreto (il famoso “Cura Italia”), per poi essere ulteriormente ritoccata con i provvedimenti successivi, per l’allungamento della fase di lockdown.

È la classica storia in cui un provvedimento legislativo crea un “buco” (un’incongruenza, una stortura) che necessita poi di essere coperto con interventi successivi. Peccato che la “pezza”, o meglio le pezze (ce n’è più di una) hanno allargato il buco, piuttosto che chiuderlo, generando una confusione tale da richiedere un ulteriore rammendo, speriamo definitivo e chiarificatore.

Ma andiamo con ordine.

Il decreto “Cura Italia” (d.l. n.18 del 17 marzo 2020) introduceva una prima sospensione dei termini tributari dal 9 marzo al 15 aprile (articolo 83).

Lo stesso Decreto, all’articolo 67, comma 1, prevedeva invece una sospensione speciale, più lunga, per gli Enti impositori: “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.

Dunque, due pesi e due misure: per il contribuente i termini erano sospesi dal 9 marzo al 15 aprile, mentre all’amministrazione finanziaria veniva riconosciuto un mese e mezzo in più.
Questa disparità di trattamento aveva generato non poche proteste da parte degli operatori di settore, voci che hanno trovato ascolto nell’emanazione del decreto successivo, le cui intenzioni erano proprio quelle di riallineare i termini tra le due parti in causa.

Ed è in questa fase che il tentativo di ricoprire il buco ne genera uno ancora più grande, con le misure introdotte dal DL 23/2020 (il cd. “Decreto Liquidità”).

Per prima cosa, l’articolo 36 del citato decreto proroga all’11 maggio la scadenza inizialmente fissata per il 15 aprile. Dunque, per i contribuenti, la sospensione dei termini tributari è allungata all’11 maggio.

Fin qui tutto chiaro.

È con l’articolo 29, comma 3, del suddetto decreto “Liquidità” che avviene il (maldestro) tentativo di riallineamento dei termini tra contribuente e uffici impositori, con queste testuali parole: “In deroga al termine fissato dall’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui all’articolo 73, comma 1, si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori”.

Cerchiamo di scomporre ed analizzare il testo, per comprendere la magagna. La prima parte dell’articolo parla di “deroga al termine fissato dall’articolo 67, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020”, riferendosi alla norma che aveva stabilito quella maxi estensione dei termini del contenzioso per i soli enti impositori (sino al 31 maggio 2020). Dunque la prima parte del testo palesa le intenzioni del legislatore di riallineamento dei termini processuali tributari tra la parte pubblica e quella privata.

La bruttura arriva, però, nella seconda parte con la frase “la proroga del termine di cui all’articolo 73, comma 1, si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori”.
Non esiste, infatti, alcun articolo 73 nel decreto “Liquidità”, mentre nel precedente decreto “Cura Italia”, l’articolo 73, comma 1, non aveva nulla a che fare con i termini processuali, bensì riguardava la possibilità dei consigli comunali di riunirsi in videoconferenza.

Niente paura, un errore di formulazione può capitare, specie quando si tratta di emanare provvedimenti d’urgenza. E in tal caso viene d’ausilio la relazione illustrativa che, tuttavia, contiene un’informazione ulteriormente fuorviante. Queste le parole della relazione:
“Il termine di sospensione fissato al 31 maggio 2020 per le attività di contenzioso degli enti impositori dall’articolo 67, comma 1, del decreto legge n. 18/2020, è anticipato all’11 maggio 2020, che è il termine di sospensione fissato dall’articolo 37 del presente decreto”.

Bene, quindi dalla relazione illustrativa sembrerebbe che l’errore contenuto nel decreto “Liquidità” fosse una banale inversione numerica nel richiamare l’articolo 73, comma 1, volendosi invece riferire all’articolo 37. Non ci resta che leggere, a questo punto, l’articolo 37 del citato decreto. Tale norma, in verità, contiene al suo interno un “termine” che è pero quello del 15 maggio 2020 ed è riferito ai procedimenti amministrativi e all’efficacia degli atti amministrativi in scadenza.

Dunque, non soltanto la data (15 maggio) è diversa rispetto a quella indicata dalla relazione illustrativa (11 maggio), ma è diversa anche rispetto all’omologo termine fissato per i contribuenti (11 maggio) dall’articolo 36 del d.l. “Liquidità”, nonostante l’intenzione dichiarata fosse quella di “riallineare” i termini tra le due parti, rendendoli identici.

È finita qui? No, assolutamente.

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La ciliegina sulla torta arriva con la circolare 10/e del 16 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate, con cui si prospetta addirittura una terza versione, ovvero una visione “diversa” della svista commessa dal legislatore nell’indicare erroneamente un fantomatico articolo 73. Secondo l’Agenzia, infatti, il richiamo errato voleva invece riferirsi all’articolo 83, comma 2, del dl “Cura Italia”, cioè la norma originaria che prevedeva la sospensione dei termini processuali fino al 15 aprile. Quindi, interpretando così l’errore, la sospensione sino al 15 aprile, poi allungata all’11 maggio, dovrebbe valere per tutti, contribuente ed amministrazione finanziaria. Soluzione che appare la più logica. Peccato, però, che non trovi grosso conforto nel dettato normativo.

Dunque, una terza versione e tre termini ipotetici per la sospensione:

in base al contenuto letterale della norma, nessuna deroga al criterio iniziale (perché l’articolo 73 del d.l. “Cura Italia” non contiene un termine di scadenza, mentre il d.l. “Liquidità” non ha nessun articolo 73) con sospensione dei termini sino al 31 maggio;

in base alla norma richiamata dalla relazione illustrativa (articolo 37 del dl “Liquidità”, invece che 73), sospensione dei termini sino al 15 maggio;

in base alla circolare dell’Agenzia delle Entrate (richiamo da ricondursi all’articolo 83 del Cura Italia), sospensione dei termini sino all’11 maggio.

Orbene, qual è il numero giusto? Quale di queste ipotesi è quella corretta? Come si orienteranno gli operatori nell’applicazione delle norme, a fronte di un tale caos?

Non ci vuole molto a comprendere che la toppa, nelle sue varie articolazioni, ha aperto un buco ancora più grande del precedente e che è assolutamente indispensabile intervenire nuovamente a livello legislativo.

Stavolta, però, azzeccando i numeri.