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Saldo e stralcio delle cartelle, per pochi e senza equità
L’autore di questo post è Costantino Ferrara, vice presidente di sezione della Commissione tributaria di Frosinone, giudice onorario del Tribunale di Latina –
Dopo le promesse elettorali e le previsioni inserite nel contratto di Governo, con la recente Manovra finanziaria è stato introdotto il “saldo e stralcio” delle cartelle. In un primo momento, la misura non aveva trovato posto nel decreto di ottobre della cosiddetta “pace fiscale”, per poi tornare in pista, invece, all’interno della Legge n. 145/2018. La misura, come noto, consente ai contribuenti persone fisiche con ingenti debiti e con un’oggettiva situazione di difficoltà economica di ripartire da zero, pagando o il 16% o il 20% o il 35% del debito (a seconda delle condizioni reddituali) chiudendo così la partita con Agenzia Entrate Riscossione.
Tuttavia, guardando ai dettagli ed alle applicazioni pratiche, è d’obbligo sollevare alcune perplessità che fanno pensare che il saldo e stralcio sia stato inserito più per mantenere fede alle promesse elettorali, che per altre ragioni. Si tratta, a ben vedere, di una misura abbastanza “monca” e che riguarda una platea ristretta di contribuenti e situazioni. La norma, infatti, fa uno specifico ed esclusivo riferimento alle imposte non versate (ma dichiarate nei modelli presentati) derivanti dalla liquidazione automatica (articoli 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72).
Ciò equivale a dire che lo “stralcio” potrà interessare solamente debiti inerenti a imposte sui redditi, IVA, IRAP e, poiché il testo fa specifico riferimento ai citati articoli del DPR 600/73 e del DPR 633/72, non potranno rientrarvi i recuperi scaturenti da controllo formale 36-ter o, a maggior ragione, gli importi iscritti a ruolo derivanti da altri atti impositivi, quali avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione e avvisi di recupero di crediti d’imposta. Per essere “stralciabili”, i carichi devono essere stati affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2017 e, ancora una volta quindi, continuano a rimanere fuori dal condono gli avvisi bonari, in quanto materia non iscritta a ruolo entro fine 2017.
Nella definizione rientrano, invece, i contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali e alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS: vale a dire la Gestione Artigiani e Commercianti e la Gestione separata INPS mentre restano fuori i contributi non versati per lavoratori dipendenti.
Limitando il saldo e stralcio alle sole cartelle derivanti dal controllo automatizzato ex articoli 36 bis e 54 bis, il Legislatore ha sostanzialmente posto un paletto che riduce di molto le casistiche che possono beneficiare della misura.
Sebbene la limitazione “soggettiva” riguardante l’ISEE (inferiore a ventimila euro) possa essere colta con favore, poiché è apprezzabile guardare alla fascia di contribuenti più deboli (“in difficoltà economiche”), resta difficile trovare un senso o una giustificazione alla limitazione “oggettiva”, ovvero a riconoscere il saldo e stralcio soltanto per i debiti derivanti da imposte e contributi dichiarati e non versati, come sopra detto.
Per operare una differenziazione sull’accesso ad una misura agevolata (“tu puoi, tu non puoi”) è opportuno ancorare la scelta ad un criterio logico o quantomeno plausibile, che in questo caso pare non esserci.
E allora, se tale limitazione non sembra trovare una logica spiegazione, resta soltanto una l’ipotesi più probabile: cioè che la misura sia stata introdotta perché “si doveva”, visto che all’interno del contratto di Governo era esplicitamente nominato il saldo e stralcio; non farlo, avrebbe offerto alle controparti politiche un’arma da utilizzare contro l’attuale esecutivo (la più classica, il venir meno alla promessa elettorale scritta sulla pietra, rectius nel contratto!).
Ma non è tutto. Altre perplessità vanno ad aggiungersi a quella principale. Ad esempio, non si può non notare come non sia stato fissato alcun limite di importo per la definizione: ciò significa che anche chi ha una cartella esattoriale di rilevantissimo importo potrà beneficiare del condono purché rientri nei limiti ai fini Isee, mentre non vi è alcuna previsione che consenta la possibilità di revocare la sanatoria nel caso in cui l’Isee non sia veritiero.
Sotto altro aspetto, anche il riferimento all’ISEE dell’ultimo anno, anziché considerare una media dei 3/5 precedenti, è altro segnale di disuguaglianza: potrà succedere, infatti, per ragioni casuali, che non potrà beneficiare del saldo e stralcio il contribuente che abbia avuto redditi bassissimi (o nulli) nei periodi ante 2017, ma che magari nel 2017 abbia visto un po’ di luce (ad esempio un familiare potrebbe aver trovato un impiego anche part time, facendo saltare l’ISEE sopra la soglia); di contro, chi è stato “bene” fino al 2016, ma nell’ultimo anno ha avuto un calo (magari momentaneo) è ammesso al beneficio.
Alla luce delle riflessioni di cui sopra, può ritenersi fondato il sospetto che si tratti una misura concepita prevalentemente a scopi politici, sicuramente in fretta e con poca cura.
GUARDA IL VIDEO / Ecco come ottenere il “saldo e stralcio” delle cartelle