categoria: Vicolo corto
Nuovo metodo tariffario idrico. Ossia, la bolletta dell’acqua spiegata alla Gina
Con la Delibera 664/2015 dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI, di seguito), dal 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il nuovo metodo tariffario idrico. Il provvedimento regola la metodologia che i gestori del Servizio Idrico Integrato (SII, di seguito) – gli operatori responsabili di uno o più tra i servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue – dovranno seguire per la determinazione di cosa e quanto pagheremo con la bolletta dell’acqua, nel periodo 2016-2019.
Cosa pagheremo con la bolletta dell’acqua?
Una bolletta tipo prevede una quota fissa (€/anno) e una quota variabile (€/mc) per ciascuno dei seguenti servizi: acquedotto, fognatura, depurazione.
La quota variabile per il servizio di acquedotto segue una struttura per scaglioni di consumo prevedendo: una tariffa agevolata, applicabile ai consumi inferiori ai 30 mc/annui; una tariffa base; tre tariffe di eccedenza. Il valore unitario (€/mc) delle tariffe di eccedenza cresce in misura più che proporzionale all’aumentare dello scaglione di consumo di riferimento. Coerentemente con il principio “chi inquina paga” della Direttiva Europea 2000/60/CE, la progressività tariffaria per il servizio di acquedotto intende promuovere un uso efficiente della risorsa idrica attraverso il riconoscimento dei più elevati costi ambientali connessi a un maggiore consumo di acqua.
A oggi, le fatture idriche possono riportare le tre quote fisse in un’unica voce. Per gli operatori che dal 2016 vorranno modificare la propria struttura tariffaria, la Delibera AEEGSI ha introdotto l’obbligo di indicare separatamente i tre corrispettivi fissi.
La Tabella 1 (in basso) riporta, a titolo meramente esemplificativo, una ipotetica articolazione tariffaria.
Oltre ai corrispettivi legati al consumo di acqua, la bolletta include altre due componenti: la UI1, a compensazione delle agevolazioni tariffarie concesse nelle zone colpite da eventi sismici; la U12, introdotta dal 2016, ad alimentazione di un meccanismo di premi/penalità volto a incentivare la qualità contrattuale e tecnica del servizio idrico. Degli importanti provvedimenti in materia di qualità del SII si parlerà in un prossimo post.
Come si determinano i valori tariffari: il metodo per il periodo 2016-2019
Seguendo le regole stabilite dalla Delibera AEEGSI 664/2015, i valori tariffari (ultima colonna della Tabella 1) sono determinati, per ogni anno del periodo regolatorio 2016-2019, moltiplicando:
• i valori tariffari vigenti nel 2015 per;
• un coefficiente detto moltiplicatore tariffario (anche indicato con ϑ).
Attraverso il moltiplicatore tariffario è trasferita ai consumatori parte dei costi sostenuti dai gestori del SII affinché le utenze domestiche beneficino, con continuità, di acqua potabile e servizi efficienti di depurazione e fognatura. Sono tali: i costi delle immobilizzazioni, operativi, ambientali e della risorsa, e gli eventuali maggiori costi dovuti ai processi di aggregazione delle gestioni del SII e/o una miglioramento della qualità contrattuale.
Per assicurare la sostenibilità della tariffa idrica, AEEGSI fissa un tetto all’aumento annuo del coefficiente ϑ. Ossia, un limite all’ammontare dei costi sostenuti dal gestore del SII che possono essere trasferiti ai consumatori. La Delibera 664/2015 prevede sei possibili tetti alla variazione del moltiplicatore tariffario (Tabella 2). L’applicazione di uno tra i sei valori soglia dipenderà da tre parametri:
• il fabbisogno di investimenti stimato dal gestore del SII per il periodo 2016-2019 in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
• l’efficienza relativa della gestione, ossia dall’entità dei costi operativi sostenuti dal gestore per abitante servito rispetto al valore pro-capite dei costi operativi dell’intero settore;
• eventuali maggiori costi operativi dovuti ai processi di aggregazione gestionale o all’introduzione di rilevanti miglioramenti qualitativi nei servizi erogati.
Ogni anno ciascun gestore del SII potrà aumentare il coefficiente del moltiplicatore tariffario di un valore non superiore a quello indicato nel quadrante della Tabella 2 in cui ricade la sua combinazione attesa di fabbisogno di investimenti, efficienza relativa, avvio di processi di aggregazione e/o miglioramenti qualitativi.
L’articolazione per quadranti riflette la significativa eterogeneità che caratterizza il livello di investimenti, qualità del servizio, ed efficienza delle diverse gestioni del SII, come evidenziata dalla Relazione Annuale di AEEGSI. Allo stesso tempo, attraverso una regolazione asimmetrica dei valori del moltiplicatore tariffario si intende ridurre tale divergenza.
Non è un caso che ai due quadranti Q3 e Q6 (Tabella 2) sia riservato il maggiore aumento annuo del moltiplicatore tariffario. Dato il fabbisogno di investimenti, ai gestori che daranno vita a processi di aggregazione è riconosciuta la possibilità di trasferire agli utenti una quota maggiore di costi e, in particolare, di quei maggiori oneri derivanti proprio da tali processi di fusione. Questa impostazione segue il Decreto Sblocca Italia che vede nelle aggregazioni dei gestori del SII uno strumento privilegiato per favorire gli investimenti attraverso l’adozione di una logica industriale.
Nella stessa direzione, vanno i quadranti dedicati all’efficienza relativa dei gestori. Dato il fabbisogno di investimenti, ai gestori più efficienti (Q4) è riconosciuta la possibilità di un aumento annuo maggiore del moltiplicatore tariffario. A parità di altre condizioni, il costo operativo per abitante servito sarà tanto minore quanto maggiore è la densità della popolazione servita che, a sua volta, sarà tale laddove si sarà proceduto ad aggregazione delle gestioni.
Perché regolare il servizio idrico: ossia perché pagare la bolletta idrica
L’acqua potabile è un bene economico. È una risorsa scarsa, gestita in condizioni di monopolio naturale. Le reti idriche, dati gli elevati costi per la loro realizzazione e quindi eventuale duplicazione, non possono essere gestite in regime di concorrenza. L’intervento regolatorio si rende quindi necessario affinché, a una gestione monopolistica, siano forniti adeguati incentivi per realizzare gli investimenti infrastrutturali, i miglioramenti nella qualità del servizio e le attività funzionali a un servizio affidabile, di qualità, ed efficiente.
La stessa Commissione Europea, con la Comunicazione COM(2000)477, sancisce il principio del full cost recovery: quanti beneficiano del servizio idrico, i consumatori, debbono contribuire, attraverso la tariffa idrica, alla copertura dei costi operativi, fissi, ambientali e delle risorse sostenuti dai gestori.
Le recenti interruzioni dell’acquedotto dell’Alcantara e le recenti condanne della Corte Europea di Giustizia evidenziano, tra altri esempi, la natura economica del servizio idrico nella sua forma più esemplificativa: la carenza di investimenti infrastrutturali che caratterizzano l’Italia.
Tra qualche mese, la Corte di Giustizia Europea comunicherà all’Italia l’importo delle sanzioni che dovranno essere corrisposte per non avere dato esecuzione a due precedenti condanne per il mancato recepimento della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento dei reflui.
Sanzioni che, per non avere fornito adeguata copertura agli investimenti per il sistema di depurazione con le tariffe di ieri, pagheremo con le tariffe di oggi.
La sorpresa si riduce, ma rimane pur sempre amara, se si confronta la spesa media annua delle famiglie europee per il consumo di acqua (Figura 1). L’Italia è assai lontana dalla quasi totalità dei Paesi europei. Paesi, in gran parte dotati di moderne ed efficienti reti idriche. Un dato, questo, confermato anche da un recente rapporto del Censis.
Se non c’è pasto gratis, per parafrasare Milton Friedman, men che meno vi è acqua.
Twitter @SimoBenedettini