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Le quattro banche salvate e il mistero delle obbligazioni ancora in carico
Come già ampiamente noto (e trattato da Econopoly), con riferimento alle quattro banche italiane già in amministrazione straordinaria (Banca Marche, Banca Etruria, CaRiFe, CaRiChieti), Governo e Banca d’Italia hanno fatto immediata applicazione del decreto legislativo del 16 novembre 2015, n. 180 recante attuazione della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che, come recita il titolo, “istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento”.
Utilizzando gli strumenti messi a disposizione da tale normativa (ente ponte, svalutazione delle passività, società veicolo, separazione e cessione attività), il valore delle azioni e delle obbligazioni subordinate assimilabili a capitale (cioè quelle di “classe 2”, di cui agli artt. 62 e 63 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo) delle banche interessate è stato azzerato e, naturalmente, i detentori di tali strumenti non rientreranno più delle somme investite.
Tuttavia, dall’esame della – stringata – documentazione messa a disposizione da Governo e Banca d’Italia non è chiaro quale possa essere la sorte delle obbligazioni subordinate non azzerate e non cedute agli enti ponte, cioè alle quattro banche “risanate”.
Sintetizzando il procedimento, che peraltro attende di essere definitivamente confermato con l’approvazione del relativo decreto legge, sulla conversione del quale il governo sembra voglia mettere la fiducia, si ricava che:
– Banca d’Italia ha proposto al MEF (il ministero dell’Economia e delle Finanze) l’avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa delle quattro banche interessate, così come previsto dall’articolo 80 del Testo unico bancario (Tub); le banche in questione, quindi, continuano ad esistere con attività e passività (di seguito, si vedranno quali) che dovranno, appunto, essere valutate e liquidate;
– contestualmente, in relazione alle medesime banche, è stata avviata la procedura di risoluzione di cui all’art. 32 del sopra citato D.Lgs. n. 180/2015, in vigore per alcuni parti solo dal 1° gennaio 2016 e per il resto, compresa la parte utilizzata, sin dal giorno – 16 novembre 2015 – della pubblicazione in gazzetta ufficiale;
– tale procedura ha consentito, appunto, ai sensi degli artt. 27, 28 e 52 del D.Lgs. in argomento, di poter azzerare il valore delle azioni e delle obbligazioni subordinate assimilabili al capitale, secondo il criterio di precedenza indicato dalla normativa stessa;
– le attività e le passività residue sono state cedute agli enti banche (le banche “risanate”), ad eccezione dei prestiti in sofferenza e delle obbligazioni subordinate non azzerate;
– è stata creata un’unica società veicolo nella quale sono confluiti i prestiti in sofferenza valutati a forte sconto rispetto alla loro valutazione di bilancio; al passivo di tale società veicolo compare il corrispondente debito nei confronti delle banche “risanate”, le quali riportano ora nell’attivo dello stato patrimoniale il credito – garantito dal Fondo di risoluzione e, in parte, da Cassa Depositi e Prestiti – verso la società veicolo.
In molti casi, previo specifico accordo purchase and assumption (P&A agreement), il ricavato della vendita di una banca risanata – dedotte le corrispondenti passività – viene riversato alla banca oggetto di risoluzione. Nel caso specifico, invece, sia le maggiori somme che saranno ricavate dalla vendita delle banche sia quelle, eventuali, ricavate dal realizzo dei prestiti in sofferenza (dedotte ovviamente quelle dovute alla banche “risanate”), saranno retrocesse al fondo di risoluzione, che ha l’onere di restituire le somme anticipate, in prestito, da alcuni istituti bancari.
Come si è detto, però, non tutte le passività sono state azzerate o cedute alle banche “risanate” (bridge banks o enti ponte). Le obbligazioni subordinate indicate nella colonna di destra, infatti, risultano ancora in carico alle vecchie banche ora in liquidazione coatta amministrativa, per un totale di circa 275 milioni di euro di valore nominale:
BANCA MARCHE
AZZERATE IN CARICO ALLA LIQUIDAZIONE
IT0004743735 IT0004867781
IT0004743727 IT0004880933
IT0004744725 XS0302580880
IT0003972996
IT0004939226
XS0257293828
BANCA ETRURIA
AZZERATE IN CARICO ALLA LIQUIDAZIONE
IT0004931405 IT0004657786
IT0004119407 IT0004539786
IT0004966856 IT0004350515
IT0004281504 IT0005031395
IT0004092729
IT0004369580
CARIFE
AZZERATE IN CARICO ALLA LIQUIDAZIONE
IT0004064538 IT0004291891
IT0004119605
CARICHIETI
AZZERATE IN CARICO ALLA LIQUIDAZIONE
IT0004659477 IT0004556327
IT0004659717 IT0004923659
IT0004659725 IT0004811573
IT0004824873
Comunque, ripetiamo, in mancanza di specifiche indicazioni da parte di Banca d’Italia (e di uno stato patrimoniale delle vecchie banche come risultante dalle operazioni sopra sinteticamente descritte), si può ipotizzare che le obbligazioni tuttora in carico alle banche in liquidazione possano essere, in qualche misura, soddisfatte tramite quota parte del finanziamento concesso dal Fondo di risoluzione, impegnato, si legge, per circa 1,7 miliardi “a copertura delle perdite delle banche originarie”.
Naturalmente, la liquidazione delle vecchie banche seguirà la procedura indicata dal Testo unico bancario e, quindi, con accertamento del passivo – e insinuazione dei creditori, tra i quali gli obbligazionisti – e liquidazione dell’attivo, di cui, si è detto, non è, ad oggi, per nulla chiara la consistenza.
Analoga sorte dovrebbe toccare alle bridge banks: una volta vendute o, meglio, una volta che il loro contenuto sarà venduto – con procedure che Banca d’Italia ha promesso “trasparenti e di mercato” – dovrebbero essere poste in liquidazione limitatamente all’attivo e al passivo relativi alla gestione sino alla vendita.
Con riferimento a tutto quanto sopra appare necessario, però, che Governo e Banca d’Italia, convertito il decreto legge, facciano conoscere tutti i dettagli relativi alle operazioni avviate, compresi lo stato patrimoniale delle banche in liquidazione (così da fornire i necessari elementi ai creditori il cui credito non è stato né azzerato né ceduto) nonché limiti e condizioni dell’impegno, a garanzia, della Cassa Depositi e Prestiti.
Twitter @certainregard